Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23829/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 legge n. 638/1983) sollevando sei motivi principali: 1) vizio di motivazione per l'attribuzione della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata contenente la diffida INPS; 2) mancata assunzione di prova decisiva per non aver sentito il coniuge come teste; 3) violazione dell'art. 2777 c.c. (priorita del pagamento delle retribuzioni) che escluderebbe il dolo o giustificherebbe l'omissione; 4) e 5) contestazione della valenza probatoria dei modelli DM10 sia sul profilo oggettivo (prova del pagamento delle retribuzioni) sia sul profilo soggettivo (desumere il dolo); 6) errato calcolo della prescrizione, sostenendo che il reato è istantaneo per ciascuna mensilità e va computato separatamente. Con motivi aggiunti si chiede l'applicazione della continuazione con precedente condanna divenuta irrevocabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi come manifestamente infondati. In particolare: la raccomandata indirizzata e pervenuta all'indirizzo della ricorrente produce la presunzione di conoscenza, superabile solo con prova di fatti che interrompano durablemente il collegamento tra destinatario e domicilio; la testimonianza del marito è stata ritenuta superflua perché la ricorrente ha già dimostrato di aver conosciuto la possibilità di fruire della causa di non punibilita e non l'ha utilizzata; i modelli DM10 generati dal sistema UNIEMENS sono valutabili come piena prova delle denunce retributive e delle ritenute e, in mancanza di elementi contrari o di prova di mancanza di liquidita, possono sostenere la ricostruzione del fatto e del dolo; la scelta del datore di lavoro di pagare retribuzioni anziche contributi non integra scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p.; il calcolo della prescrizione e stato correttamente effettuato secondo la normativa applicabile al caso concreto (tenuto conto della soglia di punibilita e della sospensione di tre mesi dopo la contestazione); la richiesta di continuazione proposta in sede di cassazione e improponibile e puo essere valutata in sede esecutiva. La ricorrente e stata inoltre condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 legge n. 638/1983

    omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

    Norma incriminatrice applicata per valutare la responsabilita penale dell'imputata per le mensilita indicate; la Corte conferma la condanna sulla base delle dichiarazioni contenute nei modelli DM10 e della prova della conoscenza della diffida.

  • d.l. n. 463/1983 conv. in legge n. 638/1983, art. 2 comma 1-bis e 1-quater

    causa di non punibilita e sospensione della prescrizione

    La causa di non punibilita per versamento entro tre mesi dalla conoscenza e la sospensione di prescrizione prevista sono fattispecie a formazione progressiva; la conoscenza e presunta con la ricezione della raccomandata salvo prova contraria.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    lett. b), d), e) (motivi di cassazione)

    Norma che identifica i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti irricevibili o manifestamente infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 2777 cod. civ.

    priorita del pagamento delle retribuzioni sui privilegi e sugli accessori

    Pur riconoscendo la previsione civilistica che impone priorita al pagamento delle retribuzioni, la Corte ha escluso che tale obbligo civile possa costituire scriminante penale o giustificare l'omesso versamento delle ritenute.

  • artt. 192 e 193 cod. proc. pen.

    regole sulla valutazione della prova

    I modelli DM10, pur generati dal sistema informatico INPS, costituiscono dichiarazioni del datore di lavoro basate sui dati forniti dal contribuente e possono essere valutati come piena prova della corresponsione delle retribuzioni e delle ritenute.

  • art. 51 cod. pen.

    scriminante per stato di necessità o adempiere a doveri

    La Corte ha ritenuto che la scelta di destinare risorse al pagamento degli stipendi anziche ai contributi non configura scriminante idonea ad escludere la responsabilita penale per omesso versamento.

  • artt. 157 ss. cod. pen. e art. 3 comma 6 d.lgs. 15/01/2016 n. 8

    prescrizione e normativa modificativa

    Per il computo della prescrizione la Corte applica la normativa piu favorevole a seconda della soglia di punibilita; nel caso concreto la prescrizione non era decorso alla data della sentenza impugnata tenuto conto della sospensione prevista.

  • art. 81 cod. pen. e art. 111 Cost.

    cumulazione/continuazione e principio della ragionevole durata del processo

    La Corte indica che la continuazione fra reati accertati definitivamente successivamente non puo essere chiesta in sede di Cassazione ma puo essere valutata in sede esecutiva, nel rispetto del diritto all'adeguato procedimento e del trattamento sanzionatorio complessivo.

Massime di principio

  • La notificazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata e pervenuta all'indirizzo del destinatario produce una presunzione legale di conoscenza che si supera solo con prova di fatti straordinari che interrompono durablemente il collegamento tra destinatario e domicilio
  • I modelli DM10/UNIEMENS possono costituire piena prova delle denunce retributive e delle ritenute nel processo penale in mancanza di elementi contrari o prova di falsita/errata trasmissione
  • La scelta del datore di lavoro di pagare le retribuzioni anziche i contributi non integra una scriminante penale: il mancato versamento delle ritenute rimane sanzionato anche in caso di difficolta economica
  • La mancata escussione di un teste (es. coniuge) e non sempre motivo decisivo di vizio processuale quando la prova richiesta e superflua o quando la parte abbia gia dimostrato di conoscere gli elementi decisivi
  • Il calcolo della prescrizione per omesso versamento segue regole diverse a seconda della soglia di punibilita e delle modifiche normative intervenute; va valutato caso per caso tenendo conto delle sospensioni previste
  • La domanda di applicazione della continuazione non puo essere proposta con efficacia risolutiva davanti alla Cassazione quando una condanna relativa e divenuta definitiva dopo la pronuncia impugnata; la continuita puo essere valutata in sede esecutiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.