Sentenza n. 7760/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della delibera dell’Agcom n. 411/22/CONS del 24 novembre 2022, avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali” e del relativo allegato A; - del d.P.C.M. di approvazione che della suddetta delibera; - della delibera dell’Agcom n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022 e dei relativi allegati A e B; - della delibera AGCOM 731/11/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento-Istituzione della Direzione Servizi postali” del 20 dicembre 2011; - della delibera AGCOM 65/12/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni della Delibera 25/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni” del 2.2.2012; - della delibera AGCOM 129/15/CONS dell’11 marzo 2015 e s.m.i., di approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali, nella parte in cui ha richiamato l’obbligo di contribuzione, nonché il suo allegato A; - degli atti con i quali il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso parere favorevole alla contribuzione in oggetto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere AGCOM e relativi atti presupposti concernenti la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2023 dagli operatori dei servizi postali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la delibera AGCOM n. 411/22/CONS, relativa al contributo dovuto per l'anno 2023 dagli operatori del settore dei servizi postali, il relativo d.P.C.M. di approvazione, la delibera n. 416/22/CONS, nonché ulteriori delibere organizzative e regolamentari AGCOM, gli atti del Ministero dell'economia e delle finanze e ogni atto presupposto, connesso e conseguente. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 settembre 2023, causa C-226/22, che ha ritenuto il contributo conforme alla disciplina europea, la ricorrente ha concordato con AGCOM un piano di rientro dei contributi maturati e ha sostenuto che fosse cessata la materia del contendere, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR, applicando il principio della ragione più liquida, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere o l'estinzione richieste dalla ricorrente. Il giudice ha distinto la cessazione della materia del contendere, che richiede un'attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva, piena e irretrattabile, dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto alla proposizione del ricorso rende certa e definitiva l'inutilità della decisione. Nel caso concreto, la conoscenza dell'orientamento della Corte di giustizia e l'accordo con AGCOM su un piano di rientro relativo al contributo controverso hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della costituzione meramente formale delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato tramite collegamento da remoto; non incide sulla ragione decisoria principale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La pronuncia non richiama espressamente la disposizione, ma dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse secondo il relativo istituto processuale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone un'attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, tale da soddisfare pienamente e irretrattabilmente la posizione giuridica dedotta in giudizio.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto alla proposizione del ricorso, rende certa e definitiva l'inutilità della decisione giudiziale per il venir meno dell'utilità concreta della pronuncia.
- La conoscenza di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto e la conclusione di un accordo con l'amministrazione per il pagamento dilazionato delle somme controverse possono determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, senza integrare necessariamente una cessazione della materia del contendere.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse rende inutile la decisione sul merito, il giudice può definire il giudizio in rito applicando il principio della ragione più liquida.
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