Ordinanza n. 866/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l’istanza di sostituzione del commissario ad acta, ritenendo provato che il Comune avesse dato esecuzione alla sentenza mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Il giudice ha altresì respinto la domanda del Comune di condanna per lite temeraria, rilevando che l’art. 96 c.p.c. riguarda l’instaurazione della causa o la difesa in giudizio, mentre la fase esaminata costituiva un incidente di esecuzione. Nulla sulle spese.
Atto impugnato: diniego implicito di sostituzione del commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza sul silenzio serbato dal Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto una sentenza che ordinava al Comune di pronunciarsi espressamente sull’istanza con cui aveva chiesto la restituzione e rimessione in pristino di terreni asseritamente occupati illegittimamente oppure l’adozione dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Poiché riteneva che il Comune non avesse adempiuto entro il termine assegnato e che il commissario ad acta non si fosse insediato nonostante i solleciti, ha chiesto la sostituzione del commissario. Il Comune ha dedotto e documentato di avere già adottato un provvedimento espresso conclusivo del procedimento, notificato alla ricorrente, oltre ad avere pagato le spese di lite. Ha inoltre chiesto la condanna della ricorrente per lite temeraria.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base dell’istanza originaria della proprietaria, volta a ottenere, in alternativa alla restituzione dei terreni, l’acquisizione sanante da parte dell’amministrazione.
La disposizione non è stata ritenuta applicabile per la condanna per lite temeraria nella fase in esame, qualificata come incidente di esecuzione, poiché riferita all’instaurazione della causa o alla difesa in giudizio.
Massime di principio
- La sostituzione del commissario ad acta nominato in una sentenza sul silenzio non può essere disposta quando l’amministrazione dimostri di avere adempiuto all’ordine giudiziale mediante l’adozione del provvedimento espresso richiesto, anche se il commissario non si è insediato.
- Nella fase incidentale di esecuzione del giudizio amministrativo, la richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. non può essere accolta se fondata sulla mera proposizione dell’incidente, poiché la disposizione riguarda l’instaurazione della causa o la difesa in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 288/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 289/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 290/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 1072/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 1083/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →