Cassazione Penale, Sentenza n. 09435/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona (04/04/2025) che aveva confermato la condanna, in rito abbreviato, per evasione dagli arresti domiciliari mediante distruzione del braccialetto elettronico. Il difensore ha dedotto tre motivi: (1) vizio di procedibilità sostenendo che il danneggiamento del braccialetto sarebbe procedibile a querela di parte ex art. 635 c.p. (non querelato); (2) mancata applicazione dell'istituto della tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e difetto di motivazione; (3) illegittimo rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria (artt. 133, 20-bis c.p. e art. 53 L. 689/1981), nonostante la presunta dimostrata solvibilità attraverso documentazione relativa al lavoro carcerario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che il danneggiamento del braccialetto fosse procedibile a querela: per intervenuta modifica normativa (d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, lett. b) alcune ipotesi di danneggiamento aggravato sono procedibili a querela ma il braccialetto elettronico è qualificabile come "cosa destinata a un pubblico servizio", rimanendo quindi il reato procedibile d'ufficio. Sul secondo motivo ha confermato l'esclusione della tenuità (art. 131-bis) ritenendo il fatto non tenue alla luce dell'entità del danno e delle modalità (distruzione dello strumento pubblico per evadere e sparire) e ha giudicato la motivazione della Corte d'appello logica e adeguata. Sul terzo motivo ha ritenuto legittimo il rigetto della sostituzione con pena pecuniaria: la documentazione sul lavoro carcerario era risalente e non idonea a provare la solvibilità attuale; il comportamento dell'imputato (disprezzo degli ordini dell'autorità) ha consentito di formulare una prognosi negativa sulla capacità di adempiere. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
procedibilità a querela di parte, limitata ai casi di danneggiamento non aggravato di cui al comma 1 dell'art. 635 cod. pen., «salvo che il fatto (sia) commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen. ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità»
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato che il danneggiamento del braccialetto fosse procedibile a querela, richiamando la successiva modifica normativa che ha inciso sulla procedibilità in alcune ipotesi aggravate
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, lett. b)
La novella estende la procedibilità a querela anche ad alcune ipotesi di danneggiamento aggravato (collegate all'art. 625), ma con limitazioni: non ricomprende le cose "destinate a pubblico servizio"
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
«il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»
Il braccialetto elettronico è qualificato come "cosa destinata a un pubblico servizio", pertanto il danneggiamento resta procedibile d'ufficio
L'istituto della tenuità non è applicabile quando il fatto presenta una consistente entità del danno o modalità tali (qui: distruzione dello strumento pubblico per evadere e sparire) da escludere la riconducibilità alla tenuità
Criteri di valutazione della tenuità e dell'entità della condotta (es. entità del danno e modalità del fatto) utilizzati dalla Corte per escludere l'art. 131-bis
artt. 20-bis cod. pen. e art. 53 L. 689/1981
Il rigetto della sostituzione della pena con quella pecuniaria è legittimo quando, alla luce degli elementi probatori, sia formulabile una prognosi negativa sulla solvibilità del reo; la mera documentalità risalente non basta a provare capacità economica attuale
Massime di principio
- Il danneggiamento del braccialetto elettronico è normalmente qualificato come danneggiamento di "cosa destinata a un pubblico servizio" e dunque procedibile d'ufficio: la difesa non può invocare automaticamente la procedibilità a querela salvo che la specifica fattispecie rientri nelle limitate ipotesi espressamente rese procedibili a querela dalla normativa recente
- L'istituto della tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione approfondita dei criteri dell'art. 133: danno significativo, modalità della condotta e conseguenze pratiche (es. evasione) sono elementi ostativi alla qualificazione come fatto tenue
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria presuppone prova adeguata e aggiornata della capacità di pagamento; documentazione datata o indicativa non è sufficiente e il comportamento processuale/criminologico (es. violazione delle misure cautelari) può legittimamente indurre il giudice a negare la sostituzione
- Dopo le modifiche normative (d.lgs. n. 31/2024) è essenziale verificare caso per caso se la fattispecie di danneggiamento rientri tra quelle specificamente rese procedibili a querela; in dubbio, la qualificazione come cosa per pubblico servizio mantiene la procedibilità d'ufficio
- In sede di impugnazione in Cassazione, motivazioni di merito ben articolate e fondate sui criteri legislativi sono difficilmente sovvertibili: la difesa dovrà mirare a provare concretamente l'insussistenza dei presupposti legali (es. tenuità, solvibilità attuale) con documentazione aggiornata e argomentazioni fattuali convincenti
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