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Sentenza

Sentenza n. 166/2026 - Latina, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti amministrativi detenuti dalla cooperativa resistente e relativi ai rapporti di lavori delle controinteressate, di cui all’istanza del 15 ottobre 2025, rigettata con nota del successivo giorno 20.

Giustizia amministrativa202501033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego della cooperativa all’accesso ai contratti di lavoro, fogli presenza e altri documenti relativi alle posizioni lavorative di controinteressate, concernenti il servizio di assistenza sanitaria svolto nel periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (partecipante a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocatosi al settimo posto nella graduatoria di un concorso riservato a dipendenti della cooperativa in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lett. c), l. n. 234/2021, ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa alle posizioni lavorative delle controinteressate, per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e tutelare le proprie ragioni nel giudizio già proposto contro gli atti concorsuali. La cooperativa ha negato l’accesso richiamando la riservatezza e la presenza di dati personali, anche sensibili, ed eccependo di non essere soggetta alla disciplina dell’accesso in quanto soggetto privato. Ha inoltre sostenuto che il ricorrente avrebbe potuto accedere agli eventuali atti di controllo dell’ASL. L’ASL, non destinataria della domanda di tutela, ha comunicato di non detenere la documentazione, in quanto nella disponibilità della cooperativa.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso l’ASL di Latina per carenza di legittimazione passiva. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo che la cooperativa, avendo svolto per conto dell’ASL un servizio di assistenza territoriale e gestione infermieristica presso strutture sanitarie pubbliche, sia soggetta alla disciplina dell’accesso limitatamente agli atti direttamente o indirettamente inerenti all’attività di pubblico interesse svolta. La documentazione richiesta, pur essendo formata nell’ambito di rapporti di lavoro privatistici, è stata ritenuta oggettivamente riconducibile all’erogazione del servizio pubblico e funzionale alla tutela giudiziale del ricorrente nella controversia concorsuale. La possibilità di richiedere anche gli esiti dei controlli eventualmente svolti dall’ASL non esclude l’interesse all’accesso diretto ai documenti detenuti dalla cooperativa. La presenza di dati sensibili non impedisce l’ostensione, dovendo la cooperativa procedere con gli opportuni omissis. È stato ordinato alla cooperativa di mettere a disposizione tutta la documentazione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. La cooperativa è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti amministrativi

    Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    per ‘pubblica amministrazione’, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

    La nozione di pubblica amministrazione ai fini dell’accesso comprende anche i soggetti privati limitatamente agli atti inerenti alla loro attività di pubblico interesse.

  • d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

    La tutela dei dati personali, anche sensibili, impone l’adozione degli opportuni omissis, ma non esclude in via assoluta l’accesso quando sussistano i presupposti della tutela difensiva.

  • art. 1, comma 268, lett. c), l. 30 dicembre 2021 n. 234

    È richiamato quale fonte dei requisiti della procedura concorsuale riservata ai dipendenti della cooperativa; il possesso di tali requisiti costituisce l’interesse sottostante alla richiesta di accesso.

Massime di principio

  • Un soggetto privato che gestisce un servizio pubblico è equiparato alla pubblica amministrazione, ai fini dell’accesso documentale, limitatamente agli atti direttamente o indirettamente inerenti all’attività di pubblico interesse svolta, anche quando tali atti abbiano natura privatistica.
  • La documentazione relativa ai rapporti di lavoro dei dipendenti di un gestore privato di pubblico servizio è accessibile quando sia oggettivamente collegata all’erogazione del servizio pubblico e l’accesso sia funzionale alla tutela di una posizione giuridica in un giudizio già instaurato.
  • La possibilità di ottenere dall’amministrazione concedente o vigilante gli esiti dei controlli sul possesso dei requisiti non esclude l’interesse concreto e attuale all’accesso diretto ai documenti detenuti dal gestore del servizio pubblico.
  • La presenza di dati personali o sensibili nei documenti richiesti non comporta automaticamente il diniego dell’accesso: l’amministrazione o il soggetto tenuto all’ostensione deve valutare modalità idonee a tutelare la riservatezza, anche mediante oscuramento dei dati non necessari.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccreditamento e convenzionamento
RamiAccesso e trasparenzaSanità
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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