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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28212/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico, responsabile di struttura semplice nel SSN, che ha chiesto il risarcimento del danno per non avere l’azienda sanitaria tempestivamente avviato e concluso la procedura di graduazione/pesatura delle funzioni dirigenziali. Secondo il lavoratore, tale omissione gli avrebbe impedito di percepire la componente variabile dell’indennità di posizione per il periodo compreso tra il 1 aprile 2007 e il 31 dicembre 2012. La Corte d’appello ha accolto la domanda e liquidato equitativamente un importo mensile; l’azienda ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la domanda riguardava il mancato pagamento della retribuzione di posizione e non la mancata graduazione degli incarichi; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte territoriale valutato deliberazioni e contratto individuale e per non avere considerato la mancata contestazione; 3) errata interpretazione della contrattazione collettiva, che a dire della ricorrente affiderebbe la graduazione alla discrezionalità organizzativa del datore di lavoro pubblico; 4) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., perché il danno sarebbe stato ritenuto in re ipsa e liquidato equitativamente senza prova del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dal ricorso introduttivo risultava chiaramente proposta un’azione risarcitoria fondata sulla mancata attivazione della procedura di graduazione, non una mera domanda di pagamento della retribuzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, in quanto diretto in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e non a denunciare un vero vizio di legittimità; ha inoltre escluso che potesse operare il principio di non contestazione nei termini prospettati dalla ricorrente. Ha respinto il terzo motivo richiamando il precedente di legittimità che ricostruisce la disciplina collettiva nel senso dell’obbligo della P.A. di avviare e completare la procedura di graduazione. Ha respinto anche il quarto motivo, affermando che il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente quando siano allegati gli elementi costitutivi del pregiudizio, e che nella specie la Corte d’appello aveva motivato in modo congruo valorizzando anche il parametro della somma forfetaria provvisoriamente riconosciuta in una delibera aziendale. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono state ravvisate le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di nullità è stato escluso perché la domanda di merito era effettivamente risarcitoria e coerente con l’inadempimento dedotto; non vi è stata ultrapetizione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa valutazione delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, prove legali disattese o assunte come piena prova in modo scorretto; non per contestare l’apprezzamento delle prove.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    I motivi sono stati scrutinati secondo i limiti del sindacato di legittimità; il n. 5 non consente di riesaminare il merito probatorio.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è ammessa quando il pregiudizio non sia provabile nel suo preciso ammontare, purché la motivazione sia congrua.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno extracontrattuale, applicata al danno da perdita di chance.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la motivazione di precedenti conformi senza reiterarne integralmente l’argomentazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di dirigenza medica del SSN, la P.A. ha l’obbligo di attivare e completare la procedura di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi quando da essa dipenda la componente variabile della retribuzione di posizione, senza che l’inerzia possa essere giustificata solo da ritardi interni o da problematiche del fondo aziendale.
  • Se il datore di lavoro pubblico omette di dare corso alla procedura dovuta, il dirigente non agisce per ottenere direttamente il compenso come se la graduazione fosse già intervenuta, ma può chiedere il risarcimento del danno da perdita della chance di percepire la quota variabile della retribuzione.
  • Nel giudizio risarcitorio il lavoratore deve allegare la fonte normativa o contrattuale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; spetta invece al datore di lavoro provare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell’omissione.
  • Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente quando siano provati l’occasione perduta, il possibile vantaggio e il nesso causale in termini di regolarità causale, anche mediante presunzioni o parametri probabilistici.
  • La mancata contestazione dei fatti non consente di imporre al giudice una determinata valutazione giuridica o probatoria del materiale istruttorio, né può trasformare un dissenso sul merito in un vizio di legittimità.
  • In cassazione non è deducibile come vizio di motivazione la mera richiesta di una nuova valutazione delle prove; il sindacato resta limitato ai vizi tipizzati e alle anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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