Sentenza del 17/09/2020 n. 19363 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha notificato un avviso di accertamento analitico-induttivo ai sensi del DPR 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d), rideterminando la percentuale di ricarico al 70% e accertando maggiori ricavi per Euro 38.443. La contribuente ha contestato l'atto sollevando, in appello, la nullità dell'avviso per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. n. 212/2000, art. 12, comma 7, essendo l'avviso stato emesso prima del decorso del termine successivo a un accesso effettuato presso i locali aziendali (accesso anche 'breve' finalizzato all'acquisizione di documenti). L'Agenzia ha impugnato in cassazione sostenendo che l'accesso era meramente descrittivo e non obbligava all'osservanza del termine dilatorio e che la norma non prevedrebbe la nullità dell'avviso per violazione del termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. n. 212/2000, art. 12, comma 7, in caso di verifiche effettuate mediante accesso nei locali dell'impresa (anche se breve e finalizzato solo all'acquisizione di documenti) determina la nullità dell'avviso di accertamento emesso ante tempus. Ha rilevato che anche la consegna di un verbale meramente descrittivo impone il rispetto del termine, perché il contribuente ha comunque il diritto di presentare osservazioni. Conseguentemente è stata dichiarata la nullità dell'avviso emesso prima del decorso del termine e l'Agenzia è stata condannata al rimborso delle spese (Euro 4.000 + Euro 200 per esborsi, spese generali forfettarie 15% e accessori di legge). Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato in quanto la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d)
fonte normativa che legittima l'accertamento analitico-induttivo adottato dall'Ufficio per rideterminare i ricavi tramite percentuale di ricarico
Legge n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7
stabilisce il termine dilatorio di 60 giorni successivo ad accessi/attività di verifica che consente al contribuente di presentare osservazioni; la Corte interpreta la sua inosservanza come causa di nullità dell'avviso di accertamento se l'atto è emesso prima del decorso del termine, anche quando l'accesso è breve o il verbale è meramente descrittivo
Codice di procedura civile, articolo 360, n. 3 (motivo di cassazione invocato)
riferimento al motivo di ricorso per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto infondato il ricorso fondato su tale violazione rispetto all'interpretazione della legge tributaria richiamata
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 comma 1-quater
norma sul raddoppio del contributo unificato: la Corte segnala che il raddoppio non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Massime di principio
- Un accesso nei locali dell'impresa, anche se breve e finalizzato solo all'acquisizione di documenti, attiva l'obbligo di rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7 della L. n. 212/2000 prima di notificare un avviso di accertamento.
- La consegna al contribuente di un verbale di constatazione anche meramente descrittivo comporta il diritto del contribuente di presentare osservazioni e quindi impone il rispetto del termine dilatorio.
- La notifica di un avviso di accertamento effettuata prima del decorso del termine dilatorio è nulla (emissione 'ante tempus'), con conseguente annullamento dell'accertamento.
- L'eccezione del termine dilatorio non opera solo quando la verifica sia stata espletata interamente e definitivamente nei locali dell'impresa (in tal caso il termine può non trovare applicazione); in tutte le altre ipotesi di accesso o attività istruttoria il termine va rispettato.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione deve attendere il decorso del termine e consentire al contribuente di formulare osservazioni; il mancato rispetto di tale procedura sostanzialmente formale può compromettere la validità dell'atto impositivo.
- In caso di soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato non si applicano automatismi sanzionatori o raddoppi del contributo unificato previsti per le parti private.
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