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Ordinanza

Ordinanza n. 428/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione terza) n. 00-OMISSIS-/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Piemonte deducendo, secondo quanto emerge dalla motivazione, doglianze dirette a ottenere una diversa valutazione dei fatti accaduti, lamentando altresì una manifesta erroneità della valutazione amministrativa e un mutamento dell'addebito conseguente agli atti istruttori acquisiti successivamente. Sul piano cautelare ha prospettato il periculum in mora facendo riferimento alla flessione del giudizio caratteristico e alla reiterazione, il 22 gennaio 2026, dell'istanza di trasferimento ad altra sede.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti e non evidenziassero manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti da parte dell'amministrazione. Ha inoltre escluso che gli atti istruttori successivamente acquisiti avessero determinato un mutamento dell'addebito. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che esso non potesse essere identificato né nella dedotta flessione del giudizio caratteristico né nella reiterazione dell'istanza di trasferimento ad altra sede. Le spese della fase cautelare d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; l'appello è stato esaminato nella fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mera prospettazione di una diversa valutazione dei fatti non dimostra il fumus boni iuris, se non è accompagnata dall'evidenza di una manifesta irragionevolezza o di un travisamento dei fatti da parte dell'amministrazione.
  • La contestazione cautelare non evidenzia un mutamento dell'addebito quando gli atti istruttori successivamente acquisiti non modificano sostanzialmente l'addebito originario.
  • Il periculum in mora non può essere desunto, di per sé, dalla dedotta flessione del giudizio caratteristico né dalla reiterazione di un'istanza di trasferimento ad altra sede; occorre dimostrare un pregiudizio grave e attuale riconducibile all'esecuzione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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