Sentenza del 18/04/2018 n. 1709 - Comm. Trib. Prov. Milano
Tributi locali - Intimazione successiva alla notifica della cartella propedeutica - Prescrizione quinquennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L'intimazione di pagamento è stata annullata perché il credito per tributi locali è soggetto al termine breve di prescrizione di cinque anni. Decorso tale termine dalla notifica delle cartelle, in assenza di validi atti interruttivi notificati nel frattempo, il credito non può più essere legittimamente azionato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'intimazione di pagamento relativa a tributi locali, sostenendo che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale del credito. L'intimazione era stata notificata oltre cinque anni dopo la notifica delle cartelle di pagamento cui si riferiva e, nel periodo intermedio, non risultavano notificati ulteriori atti idonei a interrompere la prescrizione.
Norme richiamate
Disciplina civilistica della prescrizione dei tributi locali
I crediti derivanti da tributi locali, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che stabilisca un termine diverso, si prescrivono ordinariamente in cinque anni. La notifica della cartella non trasforma il termine di prescrizione breve in quello decennale.
Norme sugli atti interruttivi della prescrizione
La prescrizione può essere interrotta da atti validamente notificati al contribuente e diretti a far valere il credito. Se tra la cartella e la successiva intimazione decorrono più di cinque anni senza atti interruttivi, il credito deve ritenersi prescritto.
Massime di principio
- Per i tributi locali, il termine ordinario da verificare è normalmente quello quinquennale, salvo l'esistenza di uno specifico titolo giudiziale definitivo o di una diversa previsione applicabile.
- Il termine va calcolato dalla notifica della cartella o dall'ultimo atto validamente notificato che abbia interrotto la prescrizione.
- Una nuova intimazione non è valida se viene notificata dopo il decorso del quinquennio senza che siano stati notificati, nel frattempo, atti interruttivi idonei.
- La semplice esistenza del debito o l'iscrizione nei registri dell'agente della riscossione non sostituiscono la necessità di un atto interruttivo notificato al contribuente.
- Per valutare la prescrizione occorre ricostruire cronologicamente tutte le notifiche, verificandone sia la data sia la validità.
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