Cassazione Civile, Ordinanza n. 00016/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia trae origine dalla richiesta di una proprietaria di immobili gravemente danneggiati da frane nel Comune di Sarno nel 1998 di ottenere il contributo previsto dalla normativa commissariale e il risarcimento di ulteriori danni. L'attrice sosteneva che un verbale della Commissione tecnica comunale, poi smarrito, avesse già determinato il contributo spettante e che altri atti amministrativi successivi, compresa una determinazione dirigenziale del 2016, dimostrassero l'esistenza e l'efficacia di quel verbale e del diritto al pagamento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova documentale del verbale e della sua trasmissione all'ente competente. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo decisivo il verbale della Commissione tecnica e non sufficiente la documentazione alternativa prodotta. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la determinazione del 2016 e gli altri documenti erano stati ritualmente introdotti in appello e non contestati; 2) nullità della sentenza e motivazione apparente, perché la Corte territoriale avrebbe affermato apoditticamente che la prova del verbale non poteva essere fornita con altri documenti, senza spiegare perché fosse indispensabile proprio quel documento; 3) violazione delle norme sulle prove documentali e testimoniali, lamentando la mancata ammissione delle prove orali richieste per dimostrare la riunione della Commissione e la trasmissione del verbale; 4) violazione del diritto di difesa e del giusto processo, in relazione al mancato rilievo che la mancanza del verbale dipendeva dal suo smarrimento; 5) erronea regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, reputando la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente: il giudice di merito aveva aderito alla tesi del primo giudice sulla necessità del verbale della Commissione tecnica, ma senza spiegare in modo compiuto perché l'esistenza di quel documento amministrativo non potesse essere dimostrata anche mediante altri atti o per presunzioni, né quali fossero le ragioni giuridiche dell'insostituibilità della prova documentale richiesta. Il primo motivo è stato assorbito; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificazione circa la riproposizione dell'istanza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni; il quarto e il quinto motivo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per la nuova liquidazione delle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 6, primo comma, L. 226/1999
norma posta a fondamento del contributo richiesto dalla danneggiata per gli immobili colpiti dagli eventi franosi
art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 2053/2001
disposizione richiamata come base del carattere vincolante del verbale della Commissione tecnica e della necessità del relativo accertamento amministrativo
art. 345 c.p.c.
invocato per contestare il rilievo di preclusioni in appello rispetto ai documenti prodotti
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
norma processuale utilizzata per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
artt. 2724 n. 3 e 2725 c.c.
richiamati per sostenere l'ammissibilità della prova testimoniale su fatti non documentabili per perdita del documento
art. 115 c.p.c.
dedotto per censurare la valutazione delle prove e il mancato rilievo di documenti prodotti
art. 213 c.p.c.
richiamato in relazione alla richiesta di acquisizione di informazioni o documenti da pubbliche amministrazioni
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
invocato a tutela del giusto processo e della motivazione della decisione
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro del giusto processo
art. 91 c.p.c.
dedotto per contestare la condanna alle spese
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ritiene decisivo un documento amministrativo, deve spiegare in modo specifico perché la prova del fatto costitutivo non possa essere fornita anche attraverso altri documenti, indizi o presunzioni, altrimenti la motivazione è apparente.
- L'adesione alla motivazione del primo giudice non è sufficiente se la sentenza d'appello non riproduce, almeno nei passaggi essenziali, l'iter logico-giuridico che conduce a ritenere insostituibile un determinato documento.
- La prova dell'esistenza o del contenuto di un atto amministrativo smarrito non è, in linea di principio, incompatibile con la prova per presunzioni o con altri documenti, salvo che la disciplina speciale imponga espressamente la prova documentale esclusiva.
- Le censure in cassazione sulla mancata ammissione di una prova devono indicare con precisione che l'istanza istruttoria sia stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La regolazione delle spese processuali va riesaminata quando la sentenza di merito venga cassata in relazione alla questione che aveva determinato la soccombenza.
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