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Sentenza

Sentenza del 13/11/2018 n. 29093 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Requisiti di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c. - Portata - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione distaccata di Catania, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2003. Il Comune contestava l'installazione di impianti pubblicitari senza dichiarazione e senza preventiva autorizzazione. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, omessa pronuncia e carenza di motivazione, violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sullo Statuto del contribuente, nonché errata distribuzione e valutazione dell'onere della prova e delle presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la doglianza riguardava, al più, un'omessa pronuncia su motivi di appello e avrebbe dovuto essere dedotta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come omessa o insufficiente motivazione o violazione di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, oltre che infondato, per violazione dei requisiti di esposizione sommaria dei fatti, specificità e autosufficienza: il ricorso non riportava nemmeno sinteticamente la motivazione dell'avviso di accertamento, della relazione tecnica e degli altri atti istruttori contestati, né indicava adeguatamente dove tali documenti fossero reperibili nei fascicoli. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti inammissibili perché miravano, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la società è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 1.800 per compensi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici dell'impugnazione e l'indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda.

    I requisiti di contenuto-forma devono essere assolti direttamente nel ricorso. Il ricorrente deve esporre i fatti processuali rilevanti, precisare la critica alla sentenza, indicare gli atti e documenti contestati, specificarne la collocazione nel fascicolo e riportarne o riassumerne il contenuto. Non è possibile colmare tali lacune rinviando alla sentenza impugnata o al controricorso.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Prevede i diversi motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo.

    I vizi devono essere incasellati nel corretto motivo di ricorso. L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o specifica censura integra una violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve essere denunciata come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, non come omessa motivazione o violazione di legge.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    L'omessa decisione su un motivo di appello o su un'eccezione ritualmente proposta costituisce omessa pronuncia. La censura deve indicare con precisione la domanda o il motivo non esaminato e consentire alla Corte di verificare gli atti processuali rilevanti.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Gli atti amministrativi devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione.

    La verifica concreta dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento spetta normalmente al giudice di merito. In cassazione è possibile denunciare solo specifici errori di diritto o vizi processuali adeguatamente illustrati, non sollecitare una nuova valutazione dell'atto.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 6, comma 2, 7 e 12

    Le disposizioni riguardano, tra l'altro, le garanzie del contribuente, la motivazione degli atti tributari e il contraddittorio nelle attività di controllo.

    Le relative violazioni devono essere dedotte indicando esattamente l'atto, la fase procedimentale e il pregiudizio derivato. Anche le contestazioni sulla motivazione per relationem richiedono la riproduzione o il riassunto nel ricorso del contenuto degli atti richiamati.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provarne i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

    La denuncia di inversione dell'onere della prova deve riguardare l'applicazione della regola giuridica, non la semplice contestazione dell'esito della valutazione probatoria. La critica alla forza dimostrativa dei documenti costituisce normalmente una censura di merito.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato; le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.

    La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi, quando la motivazione sia sufficiente e logicamente coerente. È irrilevante, di per sé, che l'attività di verifica sia stata avviata da una segnalazione di terzi.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8

    Prevede gli obblighi dichiarativi relativi all'imposta sulla pubblicità.

    Nel merito, i giudici avevano ritenuto provata l'installazione di impianti pubblicitari non dichiarati e privi di preventiva autorizzazione sulla base del sopralluogo dei tecnici comunali. Tale valutazione non è stata riesaminata perché il ricorso per cassazione è risultato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile rispettare il principio di autosufficienza: gli atti e i documenti decisivi devono essere identificati, localizzati e riprodotti o riassunti nel ricorso stesso.
  • Non è sufficiente affermare che un avviso o una sentenza sono immotivati; occorre trascrivere o sintetizzare il contenuto dell'atto contestato e spiegare quale specifico requisito giuridico manchi.
  • L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o censura deve essere denunciata come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come omessa motivazione o violazione di legge.
  • La Cassazione non è un terzo grado di merito: non può rivalutare fotografie, relazioni tecniche, dichiarazioni o presunzioni per sostituire la propria ricostruzione a quella dei giudici di merito, salvo vizi giuridici o processuali specificamente dimostrati.
  • Quando si contesta un accertamento tributario, è necessario distinguere tra vizi formali o giuridici dell'atto, da dimostrare puntualmente, e contestazioni sull'attendibilità delle prove, che normalmente restano riservate al giudice di merito.
  • Una segnalazione proveniente da un'associazione o da un terzo non rende automaticamente illegittimo l'accertamento: ciò che conta è l'attività concreta di verifica svolta dall'amministrazione e la sua adeguata documentazione.
  • La mancata indicazione nel ricorso della motivazione dell'avviso di accertamento e degli atti istruttori richiamati impedisce alla Corte di controllare la fondatezza delle censure e conduce all'inammissibilità.

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