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Sentenza

Sentenza n. 10625/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - della determinazione direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria (doc. 15 - determinazione direttoriale n. 13106 del 14.12.2022) unitamente ai relativi Allegati 1) e 2) (doc. 16 – All. 1) alla determinazione 13106/2022; doc. 17 - All. 2 alla determinazione 13106/2022); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell'ASL Umbria 1; - della DGR n. 1773 del 15.11.2022 dell'ASL Umbria 2; - della DGR n. 366 dell'11.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di Perugia; - della DGR n. 145 del 10.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di Terni; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OFTALMEDICA S.R.L. il 25\11\2025: della Determinazione Direttoriale n. 8812 del 22/08/2025 del Direttore regionale Salute e Welfare della Regione Umbria e dei relativi Allegati 1 e 2;

Giustizia amministrativa202303425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti statali e regionali concernenti il payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida, nonché il provvedimento regionale di individuazione dell'impresa e della quota di ripiano dovuta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, operante nella distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato il decreto ministeriale 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, numerose circolari e intese presupposte, nonché il provvedimento della Regione Umbria che ha individuato le aziende soggette al payback e gli importi dovuti. Con il ricorso introduttivo ha dedotto, anzitutto, l'illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, lamentando violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento, proporzionalità, libertà di iniziativa economica, capacità contributiva, riserva di legge e tutela della proprietà, nonché contrasto con la direttiva 2014/24/UE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la CEDU. Ha sostenuto che il payback avrebbe alterato l'equilibrio economico dei contratti pubblici di fornitura e avrebbe natura tributaria o, comunque, di prestazione patrimoniale imposta non adeguatamente disciplinata dalla legge. Ha inoltre dedotto vizi propri degli atti statali, tra cui retroattività, fissazione tardiva e arbitraria dei tetti di spesa, difetto di istruttoria e motivazione, mancata partecipazione delle imprese, erroneo richiamo al modello CE del 2012 anziché a quello del 2019, mancata distinzione tra costo dei dispositivi e servizi, opacità dei criteri di calcolo e violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità. Con riferimento agli atti regionali ha denunciato la violazione delle garanzie partecipative, l'assenza di adeguata istruttoria e motivazione, la mancata dimostrazione della ricognizione delle fatture e l'erroneità o non verificabilità dei dati utilizzati. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione regionale del 22 agosto 2025, contestando anche il meccanismo deflattivo introdotto dall'art. 7 del d.l. 95/2025 e chiedendo, tra l'altro, di sollevare questione di legittimità costituzionale.

La decisione

Il TAR ha distinto gli atti statali da quelli regionali. Quanto agli atti statali, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il payback, per il quadriennio 2015-2018, misura ragionevole e proporzionata, funzionale alla razionalizzazione della spesa sanitaria e qualificabile come contributo solidaristico, senza violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. La disciplina primaria individuava infatti i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le percentuali di ripiano e i criteri generali di calcolo. Il giudice ha escluso anche la retroattività lesiva e la violazione dell'affidamento: già dal 2015 le imprese conoscevano l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano, mentre gli interventi del 2022 avevano natura attuativa e procedurale. Sono state quindi respinte le censure di illegittimità costituzionale, eurounitaria e propria dei decreti ministeriali e degli atti statali presupposti. Quanto agli atti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015 attribuisce alle Regioni soltanto compiti vincolati di verifica contabile, compilazione dell'elenco delle imprese, determinazione matematica della quota individuale sulla base del fatturato e imposizione del pagamento. Le Regioni non esercitano un potere autoritativo o discrezionale, poiché il tetto, il suo superamento e la quota complessiva di ripiano sono già stabiliti dagli atti statali e dalla legge. La controversia relativa al corretto calcolo dell'importo dovuto riguarda quindi un diritto soggettivo di natura patrimoniale e appartiene alla giurisdizione ordinaria. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. I motivi aggiunti sono stati rigettati: il meccanismo deflattivo dell'art. 7 del d.l. 95/2025 è stato ritenuto una definizione agevolata facoltativa, non lesiva del diritto di difesa, poiché l'impresa può scegliere di non aderirvi e proseguire il giudizio, assumendone il rischio. La richiesta di sollevare questione di costituzionalità è stata quindi implicitamente disattesa per manifesta infondatezza. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La norma pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto regionale, secondo percentuali crescenti per gli anni 2015-2018 e in proporzione al fatturato individuale.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015

    «elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno»

    I commi disciplinano la rilevazione del superamento del tetto, la quota di ripiano a carico dei fornitori e la procedura di individuazione regionale delle imprese obbligate.

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano a carico delle Regioni.

  • art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato dal 2014 il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, prevedendo la rilevazione del superamento sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e dei dati di fatturazione elettronica.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, attribuendo alle Regioni la definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano previa verifica contabile.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    «solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata nei loro confronti»

    Ha istituito un fondo e una misura di definizione agevolata del debito; la Corte costituzionale ne ha esteso la riduzione a tutte le aziende fornitrici con sentenza n. 139/2024.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Prevede il meccanismo deflattivo contestato nei motivi aggiunti, qualificato dal TAR come definizione agevolata facoltativa.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario delle domande dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 133 c.p.a.

    Il giudizio regionale sugli atti applicativi non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di rapporto obbligatorio patrimoniale a valle dell'esercizio del potere.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per sottoporre al contraddittorio delle parti il possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina primaria individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.

  • art. 41 Cost.

    Il payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo del payback per gli anni 2015-2018, escludendo violazioni della libertà d'impresa, della riserva di legge, dell'irretroattività e dell'affidamento.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023 nella parte in cui non estendeva la riduzione al 48 per cento a tutte le aziende fornitrici, comprese quelle che avevano instaurato controversie.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024 richiamata dal giudice amministrativo, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l'obbligo di concorrere al ripiano e l'esistenza dei tetti di spesa erano conoscibili dalle imprese già dal 2015.
  • La disciplina del payback rispetta la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. quando la legge individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le percentuali di ripiano e i criteri generali di determinazione, rimettendo agli atti amministrativi soltanto attività attuative e tecniche.
  • Quando una Regione, nell'attuazione del payback, si limita a verificare dati contabili, compilare l'elenco delle imprese e calcolare matematicamente la quota individuale sulla base di criteri già fissati dalla legge e da atti statali, l'attività è vincolata, priva di potere autoritativo e non incide su interessi legittimi.
  • Le controversie relative al corretto calcolo della quota individuale di payback risultante dagli atti regionali applicativi appartengono alla giurisdizione ordinaria, perché riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e un'obbligazione pecuniaria collocata a valle dell'esercizio del potere amministrativo.
  • Una misura legislativa che consenta alle imprese di definire agevolmente il debito da payback non lede il diritto di difesa se è facoltativa e lascia al debitore la scelta tra aderire alla definizione, con gli effetti previsti dalla legge, oppure non aderire e proseguire il giudizio assumendone il rischio.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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