Sentenza n. 5221/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del decreto del 9 maggio 2024 con il quale è stata inflitta al sig. -OMISSIS- la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 3/30 di una mensilità di stipendio, nonché di tutti gli atti del procedimento disciplinare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 9 maggio 2024 di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità di stipendio, nonché gli atti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli per le modalità di svolgimento di un servizio di scorta di terzo livello e per il comportamento tenuto nei confronti della personalità tutelata. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 4, n. 10, d.P.R. n. 737/1981, dei principi del giusto procedimento e degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, nonché difetto di motivazione, trasparenza, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento e arbitrarietà. In particolare, ha sostenuto che l'istruttoria, compresa la relazione del Centro di Addestramento e Istruzione Professionale di Abbasanta e il sopralluogo sull'edificio, confermava la correttezza della scelta di non permanere al quinto piano vicino alla sala della riunione; che il capo scorta disponeva di un margine di discrezionalità operativa; che non vi erano elementi oggettivi per ritenere irriverente o sfacciato il suo comportamento nella discussione con la personalità; che il malore della personalità sarebbe stato strumentalmente attribuito alla discussione; e che non ricorrevano gli estremi della grave negligenza in servizio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, difetto di motivazione, contraddittorietà, assenza di finalità della sanzione e violazione del ne bis in idem, sostenendo che la pena pecuniaria fosse sproporzionata rispetto alla condotta, alla sua carriera e al temporaneo impiego in mansioni diverse, ritenuto trattamento para-sanzionatorio.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto ragionevole la valutazione dell'amministrazione secondo cui, in un edificio non preventivamente bonificato, con cinque piani e presenza di dipendenti e visitatori, il capo scorta avrebbe dovuto permanere nelle immediate vicinanze della personalità, pur in assenza di contatto visivo diretto. La possibilità, riconosciuta dal centro di formazione, di perdere eccezionalmente il contatto visivo durante una riunione non dimostrava la correttezza della scelta concreta, poiché il ricorrente non aveva indicato ragioni convincenti per cui fosse più sicuro che entrambi gli operatori rimanessero nella hall o all'esterno. Il carattere relativamente sicuro dell'edificio era stato considerato dall'amministrazione e aveva contribuito alla scelta di irrogare la sola pena pecuniaria, anziché la sospensione originariamente prospettata per la messa in pericolo della personalità. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguatamente provata la condotta relazionale non conforme: l'altro operatore presente aveva riferito di toni accesi da entrambe le parti e dell'inutile tentativo di calmare gli animi; inoltre, il ricorrente aveva giustificato il proprio comportamento richiamando una prassi operativa smentita dal dirigente del reparto perché contraria alla normativa vigente. La valutazione della gravità della condotta è stata considerata espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o altri sintomi di eccesso di potere; tali vizi non sono stati ravvisati. Il TAR ha ritenuto non necessario esaminare le censure sul malore, poiché tale circostanza, inizialmente contestata, non era stata valorizzata ai fini disciplinari. Anche il secondo motivo è stato respinto: la proporzionalità e la graduazione della sanzione rientrano nella valutazione dell'amministrazione e non risultavano manifestamente illogiche o sproporzionate. L'amministrazione aveva considerato la carriera, i riconoscimenti, l'episodicità della condotta e aveva irrogato una sanzione inferiore a quella inizialmente prospettata. Il temporaneo impiego in mansioni diverse non è stato qualificato come sanzione occulta, ma come misura organizzativa coerente con l'attenuazione temporanea della fiducia e con l'esigenza di non destinare il dipendente a servizi particolarmente impegnativi. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, n. 10, d.P.R. n. 737/1981
condotta negligente in servizio
La disposizione è stata ritenuta applicabile alla condotta consistente nell'esecuzione non corretta del servizio di tutela e nell'interlocuzione con la personalità tutelata con toni non consoni.
art. 19 d.P.R. n. 737/1981
Richiamato quale base dell'incarico conferito per lo svolgimento dell'inchiesta disciplinare.
art. 13 d.P.R. n. 782/1985
Richiamato nell'originaria contestazione disciplinare quale regola violata nello svolgimento del servizio.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma la censura è stata respinta.
art. 7 l. n. 241/1990
Invocato dal ricorrente per la violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento, senza accoglimento della censura.
Massime di principio
- La valutazione della gravità dei fatti ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi sintomatici di eccesso di potere, quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento.
- Nell'ambito di un servizio di tutela personale, la possibilità astratta di perdere eccezionalmente il contatto visivo con la persona protetta non esclude la negligenza quando, alla luce delle caratteristiche del luogo e della presenza di persone non previamente controllate, il responsabile del servizio avrebbe dovuto permanere nelle immediate vicinanze per poter intervenire tempestivamente.
- Il margine di discrezionalità operativa riconosciuto al responsabile di un servizio di scorta non esonera dall'obbligo di indicare ragioni concrete e convincenti che rendano la scelta adottata più idonea alla sicurezza della persona tutelata rispetto alle alternative operative.
- La proporzionalità e la graduazione della sanzione disciplinare rientrano nella valutazione dell'amministrazione e sono sindacabili soltanto quando risultino manifestamente illogiche, irragionevoli, sproporzionate, contraddittorie o fondate su un travisamento dei fatti.
- L'assegnazione temporanea a mansioni diverse, se compatibile con il ruolo e la qualifica del dipendente e collegata a esigenze organizzative successive a una vicenda disciplinare, non assume per ciò solo natura sanzionatoria o para-sanzionatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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