Cassazione Penale, Sentenza n. 12027/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per tre motivi: (i) violazione di legge e erronea qualificazione giuridica (art. 129 c.p.p., artt. 640 e 628 c.p.) contestando la configurazione del reato al capo A) e la mancata valutazione della causa di proscioglimento; (ii) violazione di legge in relazione alla continuazione con una sentenza del Tribunale di Trieste, con denuncia di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e contraddittorietà della motivazione circa gli aumenti di pena; (iii) violazione di legge e errata qualificazione al capo L) per calunnia (art. 368 c.p.), sostenendo che le dichiarazioni costituivano legittimo esercizio del diritto di difesa scriminato dall'art. 51 c.p.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze generiche relative alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., alla luce del limite di impugnabilità introdotto dall'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. Sul merito: il ricorso è infondato. La Corte ha affermato che la truffa non si assorbe nella rapina impropria quando sussistono distinte fasi materiali (artifici/raggiri e successiva condotta violenta/minacciosa) dando luogo al concorso di reati; le imputazioni calunniose non sono scriminate dall'art. 51 c.p. quando sono rese consapevolmente false; la motivazione del giudice ha dato adeguata verifica e riscontro dell'accordo di patteggiamento, comprese le maggiorazioni per continuazione, per cui non sussistono difetti di correlazione tra richiesta e sentenza. Condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: la sentenza che applica la pena in esito ad accordo tra parti è ratifica del dispositivo concordato; il giudice deve verificare l'assenza di vizi e dare atto della verifica
art. 129 cod. proc. pen.
Causa di proscioglimento: la Corte ricorda che, nei patteggiamenti, le doglianze generiche sulla mancata verifica di cause di proscioglimento sono inammissibili per i limiti di impugnabilità
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2‑bis c.p.p.
Limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena con rito abbreviato/patteggiamento; ostacola i ricorsi in cassazione fondati su omessa verifica delle cause di proscioglimento
art. 640 cod. pen.
Truffa: costituisce reato distinto; gli artifici e i raggiri strumentali all'induzione in errore hanno autonomia materiale rispetto a successive condotte violente
art. 628 cod. pen.
Rapina (anche impropria): può realizzarsi con artifici/raggiri ma la presenza di una successiva condotta violenta/minacciosa può integrare concorso con la truffa anziché assorbire quest'ultima
art. 368 cod. pen.
Calunnia: il giudice ha ritenuto manifestamente infondata la tesi che le imputazioni calunniose fossero scriminate; le accuse false non rientrano nella scriminante del diritto di difesa
art. 51 cod. pen.
Esercizio del diritto di difesa: non scrimina le dichiarazioni accusatorie false rese consapevolmente dall'indagato nei confronti di terzi
art. 384 cod. pen.
Riferimento comparativo nella motivazione: la mancata inclusione della calunnia tra i delitti per i quali opera la causa di esclusione di cui all'art. 384 rafforza la non scriminabilità delle accuse calunniose
Massime di principio
- Le impugnazioni generiche contro sentenze di patteggiamento per omissione della verifica di cause di proscioglimento sono frequentemente dichiarate inammissibili a causa dei limiti di impugnabilità (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.).
- La truffa non si assorbe automaticamente nella rapina impropria: quando vi sono fasi distinte (artifici/raggiri e successiva violenza/minaccia) i reati possono concorrere e non escludersi reciprocamente.
- Le accuse calunniose formulate consapevolmente non sono protette dalla scriminante del legittimo esercizio del diritto di difesa (art. 51 c.p.); dichiarazioni false a carico di terzi possono integrare il reato di calunnia.
- Nel patteggiamento il giudice deve limitarsi a verificare e dichiarare la congruità e la legittimità dell'accordo: la semplice attestazione della verifica, se documentata, è generalmente considerata sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale.
- Per contestare in cassazione qualificazioni giuridiche o correlazioni tra richiesta e sentenza occorrono censure specifiche e non affermazioni generiche; il confronto concreto tra calcolo richiesto e pronunciato è decisivo per valutare la fondatezza del motivo.
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