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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45746/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p. Ha disposto che le spese del procedimento restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giovanni Sallustio ha impugnato la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del 03/03/2023 (conferma della sentenza del Tribunale di Vasto del 16/12/2021), deducendo violazione di legge in relazione all'art. 641 c.p. e censurando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva ex art. 99 c.p. Successivamente il querelante Loria Giovanni ha presentato remissione di querela in relazione al reato di cui all'art. 641 c.p., rimessione che è stata ritualmente accettata.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.

    Norma relativa al reato originario contestato; nel procedimento la presunta violazione di questa norma era il motivo principale dell'impugnazione, ma è stata resa irrilevante dall'estinzione del reato per remissione di querela.

  • art. 99 c.p.

    Norma sulla recidiva; la censura riguardante la ritenuta recidiva è stata contestata dal ricorrente per vizio di motivazione, ma la questione è divenuta secondaria rispetto all'estinzione del reato.

  • art. 152 c.p.

    La remissione di querela estingue il reato querelabile; la Corte ha ritenuto che, essendosi verificata la remissione, il reato si è estinto e la sentenza va annullata senza rinvio.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Dispone la regola sulla liquidazione delle spese processuali nei casi previsti; la Corte ha stabilito che le spese restano a carico del querelato anche dopo l'estinzione del reato per remissione di querela.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se regolarmente intervenuta, estingue il reato querelabile e può determinare l'annullamento della sentenza anche senza rinvio.
  • Quando il reato si estingue per remissione di querela, le questioni sostanziali o di motivazione sollevate nel ricorso (es. violazione di legge, vizio di motivazione sulla recidiva) diventano in concreto inutili o irrilevanti rispetto all'effetto estintivo.
  • La Cassazione può dichiarare l'annullamento senza rinvio quando l'estinzione del reato rende impossibile o priva di oggetto la prosecuzione del giudizio di merito.
  • L'estinzione del reato non esclude automaticamente la condanna alle spese processuali a carico dell'imputato/querelato: il giudice può comunque disporre che le spese restino a suo carico, in base alle norme procedurali applicabili.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare tempestivamente l'eventuale remissione di querela e la sua regolarità procedurale, perché essa incide direttamente sulla prosecuzione dell'azione penale e sull'esito delle impugnazioni.

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