Sentenza n. 160/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento in parte qua della nota prot. n. 76428 del 3 dicembre 2025 rubricata “comunicazione importi di cui all’art. 16 del DPR 380/01” in merito all’autorizzazione unica ZES n. 384 del 10 settembre 2025, relativamente all’obbligo di versamento, a semplice richiesta, degli importi che saranno successivamente determinati e richiesti a titolo di contributo straordinario ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. “d”, D.P.R. n. 380/2001, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che imponeva la presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, per garantire il pagamento futuro di un contributo straordinario ex art. 16, comma 4, lett. d-ter, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota limitatamente alla richiesta di sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo con cui assumere, a semplice richiesta, il pagamento di un contributo straordinario futuro, non ancora determinato, conseguente alla ritenuta variante urbanistica prodotta dall'Autorizzazione Unica ZES. Ha dedotto il difetto di base normativa e l'assenza dei presupposti per imporre tale garanzia, evidenziando che la Regione non aveva emanato le tabelle parametriche e che il Comune non aveva adottato la deliberazione consiliare necessaria a determinare la misura del contributo. Ha inoltre sostenuto l'indeterminatezza dell'obbligazione, la violazione dei principi di legalità e tassatività, l'impossibilità di imporre un obbligo successivamente al rilascio del titolo, l'inapplicabilità della disciplina al mero ampliamento di un opificio e a un intervento prevalentemente conforme alla pianificazione urbanistica, nonché l'irrilevanza o incompatibilità del contributo con la cessione degli standard urbanistici e con la qualificazione dell'intervento ZES come di pubblica utilità. Il Comune ha sostenuto che l'Autorizzazione Unica comportasse una variante urbanistica puntuale e, quindi, l'applicabilità del contributo straordinario, distinto dagli ordinari oneri di urbanizzazione e dalla cessione degli standard. Ha giustificato l'atto unilaterale come garanzia strumentale al futuro accertamento e alla successiva riscossione del contributo, richiamando la soglia minima del 50% del maggior valore generato dall'intervento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata e ha annullato la nota esclusivamente nella parte in cui imponeva la presentazione dell'atto unilaterale d'obbligo per il pagamento futuro del contributo straordinario. Il Collegio ha ritenuto preliminare e assorbente il difetto di base normativa e di presupposti per imporre una sottomissione patrimoniale avente sostanziale funzione di garanzia. Pur riconoscendo in astratto la natura generale e perequativa del contributo straordinario, applicabile agli interventi che producono un maggior valore immobiliare per effetto di una variante urbanistica, il TAR ha distinto tale debenza dalla legittimità della specifica garanzia richiesta dal Comune. Ha inoltre affermato che il titolo edilizio è normalmente efficace sin dal rilascio e che il mancato pagamento degli oneri non ne impedisce l'efficacia; a maggior ragione, non può essere subordinata l'attuazione del titolo alla sottoscrizione di un atto di garanzia relativo a un importo futuro e non ancora determinato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
Contributo di costruzione e contributo straordinario
Il contributo straordinario ha funzione perequativa e si collega al maggior valore generato da interventi realizzati in variante urbanistica; la norma, tuttavia, non costituisce di per sé base sufficiente per imporre un atto unilaterale d'obbligo quale garanzia di un pagamento futuro non ancora determinato.
art. 16, comma 4, lett. d-ter, d.P.R. 380/2001
La disposizione può trovare applicazione agli interventi che producono un maggior valore per effetto di una variante urbanistica, ma la sua applicazione non legittima automaticamente l'imposizione di una garanzia patrimoniale priva di una specifica base normativa.
art. 19 d.P.R. 380/2001
Contributo relativo a interventi su edifici o impianti non destinati alla residenza
È stato richiamato nel confronto tra gli oneri dovuti per gli interventi produttivi e la disciplina generale del contributo di costruzione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della fase cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il contributo straordinario previsto dall'art. 16, comma 4, lett. d-ter, d.P.R. 380/2001 ha funzione perequativa e può trovare applicazione, in linea generale, quando una variante urbanistica puntuale determini un maggior valore delle aree o degli immobili, anche se la variante deriva da procedimenti speciali o da procedimenti SUAP.
- L'amministrazione non può imporre, quale condizione per dare attuazione a un titolo edilizio già rilasciato, la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo avente funzione sostanziale di garanzia del pagamento di un contributo futuro, se tale specifico obbligo non trova un'adeguata base normativa e l'importo non è ancora determinato.
- Il titolo edilizio è, di regola, efficace sin dal rilascio; il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione non impedisce di per sé l'efficacia del titolo e non consente all'amministrazione di subordinare l'attuazione dell'intervento alla prestazione di una garanzia patrimoniale non prevista dalla legge.
- La debenza astratta del contributo straordinario e la legittimità delle modalità concretamente utilizzate dall'amministrazione per garantirne o anticiparne il pagamento sono questioni distinte: l'applicabilità del contributo non legittima automaticamente qualsiasi obbligo unilaterale imposto al privato.
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