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Sentenza

Sentenza n. 11558/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - della Determinazione n. DPF/121 del 13.12.2022 del Dirigente del Dipartimento della Sanità con cui la Regione Abruzzo ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 e relativi allegati (doc. 1); - di tutti gli atti e documenti richiamati nel provvedimento impugnato - ivi incluse le Delibere aziendali - di contenuto ignoto, utilizzati per la definizione della somma dovuta da codesta azienda, sulla base dell'articolo 9 ter, comma 9 del d.l. 78/2015 e del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022, ed in particolare: ASL 01 Avezzano Sulmona L'Aquila: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”; Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; ASL02 Lanciano Vasto Chieti : Deliberazione del Direttore Generale n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557; ASL 03 Pescara: Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; ASL 04 Teramo: Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 3); - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, deld.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 4); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''''articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 5); - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 6); - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202304751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e statali relativi alla determinazione e al pagamento del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e imponeva il versamento delle somme dovute. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, istruttori e connessi, tra cui le deliberazioni delle ASL sulla ricognizione del fatturato, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, la nota ministeriale del 5 agosto 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e ulteriori atti relativi alla determinazione del ripiano. La ricorrente ha dedotto profili di illegittimità del meccanismo del payback e ha chiesto anche il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio, il 3 aprile 2026, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha precisato che il pagamento della quota ridotta non determina cessazione della materia del contendere, poiché quest'ultima avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, mentre il pagamento non soddisfa la domanda demolitoria, originariamente diretta a evitare qualsiasi pagamento. Tuttavia, il versamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della sentenza, facendo venir meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta dalla ricorrente. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure di illegittimità né la domanda risarcitoria. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano

    Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disposizione ha reso definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta dalla ricorrente, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., per ravvisare eccezionali ragioni di compensazione integrale delle spese.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il pagamento spontaneo dell'importo richiesto dall'amministrazione, anche se effettuato in misura ridotta in forza di una disciplina sopravvenuta, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della situazione controversa in modo pienamente satisfattivo rispetto alla domanda proposta; il mero pagamento dell'importo richiesto non equivale all'annullamento d'ufficio degli atti impugnati e non determina, di per sé, tale cessazione.
  • Quando il ricorrente abbia agito per ottenere l'annullamento degli atti al fine di non effettuare alcun pagamento e, nelle more, abbia versato la somma dovuta, viene meno l'utilità concreta della pronuncia demolitoria e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure di illegittimità e delle domande accessorie non più utilmente coltivabili.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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