Cassazione Penale, Sentenza n. 11266/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che li aveva riformati e condannati per il reato di truffa in concorso nei confronti di SAPUPPO Francesca, e al risarcimento del danno. I motivi di cassazione contestavano la tempestività della querela (sostenendo che la consumazione del reato fosse anteriore al 22/02/2011 e quindi la querela del 17/05/2011 tardiva), la mancata prova del reato (assenza di preliminare scritto e commerciabilità dell'immobile), l'omessa motivazione sulla sospensione condizionale e sulle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione (essendo stato ritenuto consumato il 22/02/2011 e quindi decorso il termine prescrizionale). Ha però confermato le statuizioni civili stabilite in sede di appello: condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno in favore di SAPUPPO Francesca e rimborso delle spese di grado liquidate in Euro 3.015,00 oltre accessori di legge. La conferma delle statuizioni civili è stata decisa ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sulla base della valutazione delle prove (quietanza della caparra, telegramma del 05/02/2011, raccomandata del 18/02/2011 e conversazione registrata) che hanno ritenuto provato l'inganno, l'induzione in errore e l'ingiusto profitto derivante dalla mancata restituzione della caparra.
Norme richiamate
codice di procedura penale
L'art. 578 c.p.p. è stato richiamato per consentire alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulle statuizioni civili e sulle spese del grado anche se la pronuncia penale è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione
Massime di principio
- La prescrizione può estinguere gli effetti penali anche quando vi sia stata condanna in grado di appello: ciò non impedisce però la conferma delle statuizioni civili ove la prova del danno e della responsabilità sia ritenuta sufficiente.
- Ai fini della tempestività della querela conta il momento in cui la persona offesa ha avuto la consapevolezza definitiva del fatto costituente reato; atti formali (telegrammi, raccomandate, fissazione di date per la stipula) possono segnare tale momento.
- Documenti e captazioni (ricevute di caparra, telegrammi, raccomandate, conversazioni registrate) possono costituire un compendio probatorio idoneo a provare truffa contrattuale anche in assenza di un preliminare scritto.
- La mancanza di certificati amministrativi (es. certificato di abitabilità) e la possibile commerciabilità dell'immobile non escludono automaticamente la sussistenza del reato di truffa se è dimostrato l'inganno e l'ingiusto profitto ottenuto con la caparra.
- Anche se il giudice penale annulla la sentenza per prescrizione, la parte civile può ottenere la conferma del risarcimento del danno e il rimborso delle spese processuali; le valutazioni civili possono essere decise in cassazione ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
- L'omessa o insufficiente motivazione sulle attenuanti o sulla sospensione condizionale può costituire motivo di censura, ma tale vizio può risultare privo di rilievo concreto se la pronuncia penale viene inutilmente annullata per prescrizione.
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