Sentenza del 22/04/2015 n. 8214 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione dell'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 1999, il mancato versamento delle ritenute sui compensi corrisposti a ventitré dipendenti non dichiarati. La società ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la decisione favorevole di primo grado. Con il primo motivo ha denunciato l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello; con il secondo ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), sostenendo che non fosse applicabile il metodo induttivo e che non fossero stati valutati i dati forniti a sua discolpa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché tale amministrazione non aveva partecipato al precedente grado di giudizio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate perché il primo motivo non conteneva la specifica indicazione dei fatti decisivi omessi né il necessario momento di sintesi richiesto per i vizi motivazionali, mentre il secondo motivo non era corredato dal quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti del Ministero, rimasto inattivo.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione
Il motivo di ricorso per cassazione relativo a un vizio motivazionale deve individuare con precisione il fatto controverso e decisivo la cui valutazione sarebbe stata omessa o insufficientemente svolta.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione della legge
La denuncia di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto deve essere formulata secondo i requisiti processuali previsti per il ricorso e, nel regime applicabile alla controversia, doveva essere accompagnata da uno specifico quesito di diritto.
Art. 366-bis c.p.c.
l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto
Per le sentenze soggette a tale disposizione, i motivi fondati sui numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c. dovevano concludersi con un quesito di diritto; i motivi fondati sul n. 5 dovevano contenere un momento di sintesi chiaro e specifico. La mancanza di tali elementi comportava l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
La società sosteneva che non ricorressero i presupposti per l'accertamento induttivo. Tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito questa censura, poiché il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancanza del quesito di diritto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge processuale: la mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi può determinare l'inammissibilità senza esame delle contestazioni nel merito.
- Un motivo relativo alla motivazione non può limitarsi a criticare genericamente la sentenza: deve indicare il fatto decisivo e controverso che il giudice avrebbe omesso o valutato in modo insufficiente.
- La censura di violazione di legge deve spiegare quale norma sia stata violata, in che modo sia stata interpretata erroneamente e quale principio di diritto si chiede alla Corte di affermare.
- Nel giudizio di cassazione devono essere correttamente individuate le parti che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio; il ricorso contro un'amministrazione estranea al giudizio precedente è inammissibile.
- Anche quando il contribuente ritiene che l'accertamento induttivo sia ingiustificato o che non siano stati valutati elementi a suo favore, tali questioni vengono esaminate solo se il ricorso è redatto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità.
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