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Sentenza

Sentenza n. 4888/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 24 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 24 settembre 2025, avente a oggetto l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la presentazione della relativa domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la loro condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e ha reso non più attuale la controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnatasi a fronteggiare la richiesta in tempi ragionevoli anche in presenza di un elevatissimo numero di istanze. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda contro il silenzio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l’attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere quando non residui un interesse attuale a ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia realizzato integralmente il risultato sostanziale richiesto dal ricorrente, così da rendere non più utile la decisione sulla domanda proposta.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia, dal breve intervallo tra l’istanza e la notificazione del ricorso e dal comportamento dell’amministrazione che abbia provveduto in tempi ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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