Cassazione Civile, Ordinanza n. 04312/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario alcune cartelle di pagamento relative a IVA e sanzioni per gli anni 1992-1993, contestandone la regolarità delle notifiche. In primo grado i ricorsi erano stati respinti; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione ritenendo non provata la notificazione delle cartelle, perché il concessionario della riscossione non aveva depositato copia conforme delle cartelle notificate né gli originali degli avvisi di ricevimento, e reputando insufficienti gli estratti di ruolo. Il concessionario della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, sostenendo: per una cartella notificata a mezzo posta, che eventuali vizi notificatori erano al più nullità sanabili per raggiungimento dello scopo e che non dovevano applicarsi le formalità della L. n. 890 del 1982, ma il regime semplificato dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; per l'altra cartella, consegnata a mani del destinatario, che la CTR aveva deciso oltre i limiti della domanda e aveva erroneamente preteso la prova del contenuto dell'atto mediante produzione della copia conforme della cartella, nonostante fosse sufficiente l'avviso di ricevimento/prova del perfezionamento della notifica. Anche l'Agenzia delle Entrate ha proposto autonomo ricorso sostanzialmente sovrapponibile. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché rivolti contro la stessa sentenza. Ha qualificato come ricorso principale quello notificato per primo e come incidentale il secondo. Ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale, ritenendo fondati i rilievi sulla disciplina della notificazione delle cartelle esattoriali: quanto alla notifica a mezzo posta, ha ribadito che le irregolarità diverse dalla totale mancanza dell'atto integrano nullità sanabile, non inesistenza, e che per la notifica ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 non si applicano le formalità della L. n. 890 del 1982; quanto alla cartella consegnata a mani, ha affermato che la prova del perfezionamento della notifica e della data è data dall'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la copia della cartella, anche per il principio di vicinanza della prova e per la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova contraria del contribuente. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate è stato a sua volta assorbito. La sentenza impugnata è stata integralmente cassata con rinvio al giudice d'appello per nuovo esame del merito conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
impone la riunione dei giudizi separatamente proposti contro la stessa sentenza.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
consente la notificazione della cartella anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la prova della notifica è data dall'avviso di ricevimento e non è necessaria una relata di notifica, né si applicano le formalità della L. n. 890 del 1982.
art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina della notificazione degli atti della riscossione.
art. 137 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso sulla disciplina generale delle notificazioni.
art. 149 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso sulla notificazione a mezzo posta.
art. 156, comma 3, c.p.c.
le nullità della notificazione risultano sanate per raggiungimento dello scopo dell'atto.
art. 3 L. n. 890 del 1982
non si applica, secondo la Corte, alla notificazione semplificata della cartella ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 tramite raccomandata.
art. 4 L. n. 890 del 1982
non si applica, secondo la Corte, alla notificazione semplificata della cartella ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 tramite raccomandata.
art. 112 c.p.c.
invocato nel motivo che denunciava ultrapetizione della CTR.
art. 115 c.p.c.
invocato nel motivo relativo alla valutazione della prova documentale.
art. 116 c.p.c.
invocato nel motivo relativo alla valutazione della prova documentale.
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte valorizza la vicinanza della prova e la sufficienza dell'avviso di ricevimento per il notificante.
art. 1335 c.c.
opera la presunzione di conoscenza della dichiarazione giunta all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova contraria.
art. 360 c.p.c.
richiamato come norma sul sindacato di legittimità nei vari motivi di ricorso.
Massime di principio
- In tema di notificazione della cartella di pagamento, l'inesistenza della notifica è configurabile solo quando manchino del tutto l'atto o gli elementi essenziali dell'attività notificatoria; ogni altra difformità dal modello legale integra, di regola, una nullità sanabile, anche per raggiungimento dello scopo se il destinatario ha comunque conosciuto l'atto e potuto difendersi.
- La notificazione della cartella esattoriale eseguita ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 mediante raccomandata con avviso di ricevimento segue il regime del servizio postale ordinario e non richiede le formalità previste dalla L. n. 890 del 1982 per le notifiche a mezzo posta degli ufficiali giudiziari.
- Per provare il perfezionamento della notifica della cartella ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 è sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento; non è necessaria la produzione della copia integrale della cartella, che si presume ritualmente consegnata una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario.
- La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera a favore del notificante quando l'atto sia giunto all'indirizzo del destinatario, restando a carico di quest'ultimo la prova di essere stato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
- In presenza di più ricorsi per cassazione contro la stessa sentenza, il primo notificato è ricorso principale e i successivi si convertono in ricorsi incidentali; la loro ammissibilità va valutata con riferimento al termine applicabile alle impugnazioni incidentali.
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