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Ordinanza

Ordinanza n. 664/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, “- provvedimento del Comune di Acerra, reg. int. n. 3 del 14.1.2026, notificato a mezzo pec con nota prot. 3553 del 14.1.2026, con cui l’amministrazione resistente dispone il “divieto di prosecuzione all’esercizio dell’attività commerciale in Acerra alla Via G. Deledda n. 7”; - di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, connesso o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente;”

Giustizia amministrativa202601157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che vieta la prosecuzione dell’attività commerciale in un immobile interessato da opere abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Acerra ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la ricorrente ha dedotto, quale elemento rilevante a sostegno della domanda cautelare, la pendenza di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la presupposta ordinanza di demolizione. Il provvedimento comunale è stato contestato anche con riferimento agli atti connessi e conseguenti, senza che siano specificati ulteriori motivi di illegittimità.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione, ritenendo, a un primo esame sommario proprio della fase cautelare, che il ricorso apparisse infondato. In particolare, la pendenza del ricorso straordinario contro l’ordinanza di demolizione non incide sull’efficacia di quest’ultima, poiché essa non risulta sospesa; inoltre, la consistenza delle opere abusive realizzate nell’immobile è stata ritenuta idonea a giustificare l’adozione del divieto di prosecuzione dell’attività commerciale. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rimessa alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata esaminata in via incidentale e respinta per l’apparente infondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • La mera pendenza di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro un provvedimento amministrativo presupposto non ne sospende l’efficacia: in assenza di una sospensione, il provvedimento resta efficace e può fondare ulteriori determinazioni amministrative consequenziali.
  • Nella fase cautelare, la consistenza delle opere abusive e l’efficacia dell’ordinanza di demolizione presupposta possono essere valutate, in sede di cognizione sommaria, quali elementi idonei a sostenere il divieto di prosecuzione di un’attività commerciale esercitata nell’immobile abusivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPubblici esercizi e somministrazioneTutela cautelare
RamiEdiliziaCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

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