Cassazione Civile, Ordinanza n. 04711/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiari)
La controversia
La controversia riguarda il diniego dell'assegno di natalità previsto dall'art. 1, commi 125-129, della l. n. 190/2014 a favore di cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o familiari, ma privi di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. I richiedenti avevano ottenuto in primo grado l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta dell'ente previdenziale e il riconoscimento del diritto alla prestazione alle stesse condizioni dei cittadini italiani; la Corte d'appello aveva confermato. L'ente previdenziale ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge: sosteneva che la prestazione fosse un bonus collegato alla natalità, riservato dalla disciplina nazionale ed europea ai soli cittadini italiani, UE o stranieri lungo-soggiornanti, e che non rientrasse tra le misure di sicurezza sociale oggetto del principio di parità di trattamento ex art. 12 della dir. 2011/98/UE. Contestava quindi la qualificazione del diniego come discriminatorio e il riconoscimento del beneficio a stranieri non in possesso del titolo di lungo periodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso, richiamando il proprio precedente più recente e l'intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella formulazione applicabile ratione temporis, nella parte in cui escludeva dalla prestazione i cittadini di Paesi terzi ammessi nel territorio nazionale a fini lavorativi o comunque autorizzati a lavorare con un permesso conforme al regolamento UE. Ha quindi confermato il diritto dei resistenti all'assegno di natalità e ha rigettato il ricorso. Le spese di lite sono state compensate per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale; inoltre è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, commi 125-129, l. n. 190/2014
La disciplina dell'assegno di natalità, nella formulazione applicabile al caso, è stata letta alla luce della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui escludeva alcuni cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro o comunque autorizzati a lavorare con permesso conforme al regolamento UE.
D.P.R. 27 febbraio 2015
art. 4 bis, comma 1 bis; art. 5, commi 8.1, 8.2 e 9; comma 12, lett. c)
Richiamato dal ricorrente quale disciplina attuativa/connessa al requisito soggettivo per l'accesso alla prestazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
d.lgs. n. 286/1998
art. 43; art. 44; art. 5, comma 8.2, lett. c)
Le disposizioni in tema di discriminazione e soggiorno sono state richiamate per contestare il diniego; la Corte ha però dato continuità all'orientamento che riconosce la spettanza della prestazione agli stranieri non lungo-soggiornanti nelle condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
art. 12 dir. 2011/98/UE
Il ricorrente negava che la parità di trattamento si estendesse a cittadini di Paesi terzi non titolari di soggiorno di lungo periodo; la Corte ha respinto tale impostazione alla luce del proprio precedente e della sentenza della Corte costituzionale.
art. 3 reg. (CE) n. 883/2004
Invocato dal ricorrente nel tentativo di escludere la natura di prestazione di sicurezza sociale; la Corte non ha accolto la censura.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come criterio interpretativo, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'orientamento giurisprudenziale favorevole ai resistenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il cittadino di Paese terzo ammesso a lavorare nel territorio nazionale, e munito di permesso di soggiorno conforme alla normativa europea, non può essere escluso dalla prestazione di natalità quando la disciplina interna venga dichiarata illegittima nella parte in cui ne limita l'accesso ai soli soggiornanti di lungo periodo.
- Nel giudizio di legittimità la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale e il successivo orientamento della Cassazione vincolano la soluzione del caso concreto, conducendo al rigetto delle censure che insistano sulla legittimità del requisito del permesso di lungo periodo.
- Quando la decisione di merito sia conforme a un orientamento giurisprudenziale formatosi da poco, la Corte può compensare le spese di lite pur rigettando il ricorso.
- La qualificazione di una prestazione economica come misura di sicurezza sociale o come mero bonus assistenziale va valutata alla luce della disciplina applicabile e delle fonti eurounitarie e costituzionali, non potendo il solo richiamo alla finalità di incentivo alla natalità giustificare una discriminazione tra lavoratori regolarmente soggiornanti.
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