Sentenza n. 3218/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: i) della nota della Provincia di Pavia datata e notificata il 23.12.2022 per mezzo della quale il Settore Tutela Ambientale e Biodiversità Promozione del Territorio, Sostenibilità U.O. Attività estrattive ha comunicato ad Agripo' s.s. che “Monier s.r.l., ha presentato formale istanza, ai sensi della norma vigente in materia, per poter avviare l'attività estrattiva in ambito di cava ATE a 97 nel Comune di Arena Po, come formalmente comunicato anche ad Agripò s.s., e pertanto su tale ambito estrattivo non è possibile presentare altre istanze” (cfr. doc. 1); ii) nonché di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi comprese e per quanto occorrer possa le note provinciali della medesima U.O. del 9.07.2021, del 5.08.2022 e del 19.11.2022 (docc. 2, 3, 4) e per l'effetto, venga disposto in favore della ricorrente il risarcimento del danno che la stessa si vedrebbe costretta ingiustamente a subire, con riserva di motivi aggiunti per gli atti non potuti conoscere. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AGRIPO' S.S. il 22\3\2026: per l’annullamento iii) della Determinazione Dirigenziale del Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità della Provincia di Pavia n. 1079 del 27.08.2025, conosciuta dalla Società Ricorrente solamente in data 8.01.2026 (doc. 29) con la quale è stato autorizzato il Progetto Generale di Gestione Produttiva dell’Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) a 97 in Comune di Arena Po (PV), presentato dalla società BMI Italia s.r.l.; iv) nonché della nota della Provincia di Pavia Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità a firma del Dirigente e del Responsabile U.O. Attività Estrattive, trasmessa a mezzo pec in data 3.02.2026 con la quale è stata intimata la Società odierna Ricorrente, “in qualità di titolare del diritto di coltivazione, di presentare entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della presente, istanza di autorizzazione per la coltivazione dell’ambito estrattivo”, con la specificazione che “in difetto … verrà rilasciata alla Società BMI Italia srl la concessione di coltivazione, ai sensi dell’art. 22 ex l.r. 14/98” (cfr. doc. 30); v) nonché di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, con quelli impugnati in principalità, ivi compreso, per quanto occorrer possa il Decreto n. 1/2025 del 10.03.2025 (doc. 31) con il quale il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità della Provincia di Pavia ha determinato che la proposta progettuale presentata da BMI Italia srl di gestione produttiva dell’ATEa97 non debba essere assoggettata a valutazione di impatto ambientale; vi) e per l’effetto, venga disposto in favore della ricorrente il risarcimento del danno che la stessa si vedrebbe costretta ingiustamente a subire con riserva di presentare ulteriori motivi aggiunti per gli atti non potuti conoscere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota provinciale che aveva precluso la presentazione di ulteriori istanze per la coltivazione dell'ATE a97, nonché, con motivi aggiunti, autorizzazione del progetto generale di gestione produttiva dell'ATE e successiva richiesta di presentare un'istanza di autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota del 23 dicembre 2022 con cui la Provincia di Pavia le aveva comunicato che una società terza aveva presentato istanza per avviare l'attività estrattiva nell'ATE a97 e che, pertanto, non era possibile presentare altre istanze. Ha dedotto la violazione degli artt. 14 e 22 della l.r. Lombardia n. 14/1998 e dell'art. 14 della l.r. Lombardia n. 21/2020, dell'art. 3 l. n. 241/1990, dei principi di buon andamento, imparzialità e libera concorrenza, nonché dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Ha lamentato, in particolare, che la Provincia non avrebbe rispettato il procedimento previsto per la concessione a terzi dell'attività estrattiva, omettendo di verificare previamente l'inerzia del proprietario o titolare della disponibilità delle aree e adottando l'atto in difetto di istruttoria, con travisamento dei presupposti, contraddittorietà e sviamento. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione dirigenziale del 27 agosto 2025, con cui era stato autorizzato il progetto generale di gestione produttiva dell'ATE a97 presentato dalla società controinteressata, nonché la nota del 3 febbraio 2026 con cui la Provincia le aveva intimato di presentare entro 90 giorni la propria istanza di autorizzazione, avvertendo che, in difetto, sarebbe stata rilasciata alla società terza la concessione di coltivazione. I motivi aggiunti hanno dedotto ulteriori violazioni degli artt. 11, 14 e 22 della l.r. n. 14/1998, degli artt. 7, 9, 10, 22, 24 e 25 l. n. 241/1990, dell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013, dei principi di trasparenza, partecipazione, buon andamento e imparzialità, nonché illegittimità derivata e carenza dei presupposti. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria, formulata in termini futuri, eventuali e ipotetici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché la successiva nota provinciale del 3 febbraio 2026 aveva invitato la ricorrente, qualificandola come titolare del diritto di coltivazione, a presentare la propria istanza di autorizzazione. La pretesa originaria, diretta a ottenere la possibilità di presentare l'istanza, risultava quindi soddisfatta e l'eventuale annullamento della nota del 23 dicembre 2022 non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta e attuale. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto e per difetto di immediata lesività. Il procedimento per il rilascio della concessione alla società controinteressata non era ancora concluso: la Provincia aveva previsto il rilascio della concessione solo in caso di mancata presentazione dell'istanza da parte della ricorrente, sicché l'esito del procedimento avrebbe potuto essere modificato proprio dalla condotta della ricorrente. Le contestazioni relative all'obbligo di conformarsi al progetto della controinteressata e all'impossibilità di presentare un progetto alternativo erano state ritenute non comprovate e non desumibili dal tenore della nota impugnata. La ricorrente non aveva chiesto la riapertura del procedimento di modifica del progetto generale di gestione produttiva, non aveva domandato una proroga del termine e non aveva presentato un proprio progetto; pertanto l'Amministrazione non si era ancora determinata su tali questioni e il giudice non poteva pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. La domanda risarcitoria è stata respinta perché genericamente e ipoteticamente formulata e comunque priva di una base, alla luce dell'improcedibilità e dell'inammissibilità delle impugnazioni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 22 l.r. Lombardia n. 14/1998
un termine non inferiore a 90 giorni
La concessione a terzi dell'attività estrattiva presuppone il mancato esercizio del diritto da parte del proprietario o titolare della disponibilità delle aree; il termine assegnato per presentare l'istanza può essere anche superiore a 90 giorni.
art. 14 l.r. Lombardia n. 14/1998
la domanda di autorizzazione deve contenere ... il progetto attuativo del progetto per ambiti territoriali estrattivi di cui all’art. 11 con la specificazione delle modalità di coltivazione
La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva deve essere corredata dal progetto attuativo e dagli elementi tecnici relativi, tra l'altro, alle modalità di coltivazione, alle aree di discarica, alla profondità di escavazione e al riassetto ambientale.
art. 11 l.r. Lombardia n. 14/1998
La modifica del progetto generale di gestione produttiva dell'ATE costituisce un procedimento amministrativo distinto, la cui riapertura deve essere richiesta all'Amministrazione prima che il giudice possa sindacare poteri non ancora esercitati.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto quando l'atto impugnato non produce una lesione immediata e la situazione dedotta dipende da futuri sviluppi procedimentali.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'Amministrazione adotta un atto che soddisfa la pretesa sostanziale azionata e l'annullamento dell'atto originario non arrecherebbe più alcuna utilità concreta.
art. 3 l. n. 241/1990
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione; il giudice non ha esaminato nel merito tale censura per l'improcedibilità del ricorso introduttivo.
artt. 7, 9 e 10 l. n. 241/1990
Norme invocate nei motivi aggiunti in relazione alla partecipazione procedimentale; le relative censure non sono state esaminate per l'inammissibilità dell'impugnazione.
artt. 22, 24 e 25 l. n. 241/1990
Norme invocate nei motivi aggiunti in materia di accesso e trasparenza; il giudice non ha esaminato nel merito le relative doglianze.
art. 5 d.lgs. n. 33/2013
Norma invocata nei motivi aggiunti in materia di accesso civico; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Sussiste sopravvenuta carenza di interesse quando un atto successivo dell'Amministrazione soddisfa la concreta utilità perseguita con il ricorso originario, sicché l'eventuale annullamento dell'atto impugnato non potrebbe più apportare alcun vantaggio effettivo al ricorrente.
- Un atto endoprocedimentale o preparatorio è privo di immediata lesività quando il procedimento cui si riferisce non è ancora concluso e l'esito finale può essere influenzato dalla condotta del destinatario o da ulteriori determinazioni amministrative.
- Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su censure riferite a modalità di esercizio del potere che l'Amministrazione non abbia ancora concretamente esercitato; il ricorrente deve prima attivare il procedimento e consentire all'Amministrazione di determinarsi.
- La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva deve essere corredata dal progetto attuativo e dagli elementi tecnici richiesti dalla disciplina regionale, sicché, in assenza della presentazione dell'istanza e del progetto, non è possibile valutare quale sarebbe stata la determinazione amministrativa.
- La domanda risarcitoria proposta in termini meramente futuri, eventuali o ipotetici, senza allegazione concreta del danno e dei relativi presupposti, non può essere accolta.
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