Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/06/2017 n. 4371 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRAP - Autonoma organizzazione -Medico convenzionato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata esclusa: la disponibilità dello studio e delle attrezzature obbligatorie, in assenza di personale dipendente e di ulteriori elementi organizzativi qualificanti, non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione necessario per l'applicazione dell'IRAP al medico convenzionato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, sostenendo che la mera disponibilità di uno studio medico conforme ai requisiti previsti dall'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale non costituisce un'organizzazione autonoma eccedente il minimo indispensabile. Lo studio e le relative attrezzature erano infatti obbligatori per instaurare e mantenere il rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale e non risultava impiegato personale dipendente.

Norme richiamate

  • IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione

    La disponibilità di uno studio e delle attrezzature rientranti nel "minimo indispensabile" non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione.

    L'IRAP non è dovuta quando l'attività professionale si avvale soltanto dei mezzi e degli spazi minimi necessari per esercitare la professione, senza un apparato organizzativo autonomo e significativo.

  • Art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270

    Studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22.

    Lo studio e le attrezzature prescritti dalla disciplina convenzionale costituiscono dotazione obbligatoria e minima per il medico convenzionato; la loro mera presenza non dimostra, da sola, un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Massime di principio

  • Per un professionista, la sola disponibilità dei locali e degli strumenti minimi obbligatori per legge o per convenzione non dimostra automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
  • Nel caso dei medici di medicina generale convenzionati, l'assenza di personale dipendente costituisce un elemento particolarmente significativo per escludere l'autonoma organizzazione, salvo la presenza di ulteriori fattori organizzativi rilevanti.
  • L'analisi deve essere concreta e complessiva: occorre distinguere i mezzi necessari all'esercizio personale dell'attività da un'organizzazione autonoma capace di accrescerne produttività e redditività.
  • La mera esistenza di uno studio professionale, di attrezzature ordinarie o di costi strumentali non è sufficiente, da sola, a giustificare l'applicazione dell'IRAP.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.