Sentenza del 27/06/2017 n. 4371 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Autonoma organizzazione -Medico convenzionato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa: la disponibilità dello studio e delle attrezzature obbligatorie, in assenza di personale dipendente e di ulteriori elementi organizzativi qualificanti, non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione necessario per l'applicazione dell'IRAP al medico convenzionato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, sostenendo che la mera disponibilità di uno studio medico conforme ai requisiti previsti dall'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale non costituisce un'organizzazione autonoma eccedente il minimo indispensabile. Lo studio e le relative attrezzature erano infatti obbligatori per instaurare e mantenere il rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale e non risultava impiegato personale dipendente.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
La disponibilità di uno studio e delle attrezzature rientranti nel "minimo indispensabile" non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione.
L'IRAP non è dovuta quando l'attività professionale si avvale soltanto dei mezzi e degli spazi minimi necessari per esercitare la professione, senza un apparato organizzativo autonomo e significativo.
Art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270
Studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22.
Lo studio e le attrezzature prescritti dalla disciplina convenzionale costituiscono dotazione obbligatoria e minima per il medico convenzionato; la loro mera presenza non dimostra, da sola, un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Massime di principio
- Per un professionista, la sola disponibilità dei locali e degli strumenti minimi obbligatori per legge o per convenzione non dimostra automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
- Nel caso dei medici di medicina generale convenzionati, l'assenza di personale dipendente costituisce un elemento particolarmente significativo per escludere l'autonoma organizzazione, salvo la presenza di ulteriori fattori organizzativi rilevanti.
- L'analisi deve essere concreta e complessiva: occorre distinguere i mezzi necessari all'esercizio personale dell'attività da un'organizzazione autonoma capace di accrescerne produttività e redditività.
- La mera esistenza di uno studio professionale, di attrezzature ordinarie o di costi strumentali non è sufficiente, da sola, a giustificare l'applicazione dell'IRAP.
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