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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4532/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Criscuolo ha impugnato la sentenza di appello deducendo principalmente la prescrizione del reato (calcolo del termine prescrizionale alla luce dell'esclusione dell'aggravante della destrezza, dell'applicazione della recidiva e dell'art. 157 e 161 c.p.) e, in via subordinata, l'illogicità della quantificazione della pena (art. 133 c.p.). Major ha impugnato sostenendo la manifesta illogicità delle valutazioni probatorie che avrebbero portato a ritenere la sua partecipazione al furto (identificazione debole, tempo intercorso, mancato rinvenimento della refurtiva, ammissione del Criscuolo senza indicare il complice).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Fabio Major perché, nella forma in cui era proposto, mirava a una rivalutazione del merito decisoria (sindacato non consentito in sede di legittimità). Ha invece accolto il primo motivo di Criscuolo: ha ritenuto che la pena edittale da prendere a base per il calcolo della prescrizione fosse di anni 8 (pena base anni 6 aumentata di un terzo per la recidiva/altre aggravanti ad effetto speciale), con conseguente maturazione del termine minimo di prescrizione tra la sentenza di primo grado (10/12/2010) e il decreto di citazione per il giudizio di appello (17/02/2020), in assenza di atti interruttivi. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei confronti di Criscuolo perché il reato è estinto per prescrizione. Tale declaratoria è stata estesa anche a Fabio Major, poiché l'effetto estensivo dell'annullamento per prescrizione può operare anche nei confronti dell'imputato il cui ricorso sia inammissibile, quando la dichiarazione non sia di natura esclusivamente personale e i termini prescrizionali risultino identici o corrispondenti. Sentenza: annullamento senza rinvio per entrambi perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Regola il termine di prescrizione (minimo) in relazione alla pena edittale: la Corte ha interpretato che l'aumento di pena per recidiva incide sul calcolo del termine minimo di prescrizione e deve essere considerato anche se, in concreto, il giudice di merito non ha applicato l'aumento per effetto del bilanciamento con le attenuanti.

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce i limiti massimo del tempo prescrizionale: la Corte ha osservato che, in presenza di recidiva e di atti interruttivi, l'aumento può incidere anche sul termine massimo; nel caso di specie è stato rilevato il rapporto tra termini minimo e massimo nella determinazione della prescrizione.

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Tratta del concorso tra circostanze ad effetto speciale: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, va considerato l'aumento massimo previsto per il concorso tra circostanze della stessa specie, anche se l'aumento è in concreto facoltativo.

  • art. 625, primo comma, cod. pen.

    Definisce il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e la relativa pena edittale (base fino a 6 anni): la Corte ha preso tale pena come base per il calcolo degli aumenti e della prescrizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Dispositivo sui criteri di determinazione della pena: evocato dal ricorrente per censurare la quantificazione, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la censura di Major inammissibile perché attiene a rivalutazione di merito; la censura di Criscuolo sulla quantificazione non è stata il motivo decisivo dell'accoglimento, che si è fondato sulla prescrizione.

  • Protocollo n. 7 CEDU, art. 4 (richiamato dalla giurisprudenza)

    Richiamato per escludere che il principio del ne bis in idem o l'art. 4 del Protocollo garantiscano tutela rispetto al calcolo della prescrizione: la Corte ha rilevato che l'istituto della prescrizione non rientra nella tutela invocata da quella sentenza della Corte EDU.

  • Giurisprudenza (Cass. Sez. 6, n. 23831/2019; Sez. 5, n. 32679/2018; Sez. 2, n. 189/2019)

    La Corte ha richiamato precedenti che confermano: (i) la regola di considerare l'aumento massimo in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale ai fini prescrizionali; (ii) la possibilità che la declaratoria di prescrizione ottenuta da un ricorrente si estenda ad altri imputati; (iii) il principio che la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione della prova.

Massime di principio

  • In presenza di più circostanze ad effetto speciale concorrenziali, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere occorre tener conto dell'aumento massimo teorico previsto, anche se in concreto il giudice ne ha modulato l'applicazione nel bilanciamento tra circostanze.
  • Il risultato del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (ossia l'applicazione o meno di un aumento in concreto) non incide sul calcolo del termine prescrizionale: conta la capacità teorica della circostanza di aumentare la pena.
  • La Corte di cassazione non ammette che, mascherata da vizio di motivazione, si richieda una rivalutazione del merito o degli elementi di fatto: tali censure rendono il ricorso inammissibile.
  • Se la prescrizione matura nella pendenza del gravame a favore di un ricorrente valido, la dichiarazione di estinzione del reato può estendersi anche a coimputati il cui ricorso sia inammissibile o non proposto, purché il beneficio non sia di natura esclusivamente personale e i termini prescrizionali siano applicabili anche alla loro posizione.
  • Per valutare la prescrizione è essenziale il calcolo cronologico concreto (data del fatto, interventi interruttivi, date degli atti processuali come la citazione per il giudizio di appello): l'assenza di atti interruttivi fra determinate date può determinare la maturazione della prescrizione anche se la vicenda processuale prosegue.

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