Cassazione Penale, Sentenza n. 39288/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata rispetto al periodo 11/05/2020-03/03/2021, ritenendo che tale periodo non fosse compreso nel titolo in espiazione a causa del cumulo che decorre dal 04/03/2021. Il ricorrente sostiene però che il periodo 11/05/2020-03/03/2021, benché scontato in misura cautelare per un fatto ricompreso nel cumulo, è stato utilizzato in esecuzione mediante l'istituto della "fungibilità" ex art. 657 cod. proc. pen. ai fini dell'espiazione di altro titolo. Deduce che il principio secondo cui il periodo utilizzato in fungibilità non è valutabile ai fini della liberazione anticipata riguarda soltanto le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 657 e non quelle previste dal comma 1, per cui il semestre in valutazione dovrebbe essere computato ai fini del beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato il caso come rientrante nella fattispecie di fungibilità prevista dall'art. 657, comma 1, idonea a consentire che il periodo di custodia cautelare antecedente alla condanna per i reati ora in esecuzione sia valutato ai fini della liberazione anticipata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'interesse alla liberazione anticipata sussiste solo se il rapporto punitivo è ancora pendente, e ha osservato che, nel caso in esame, i reati ricompresi nel cumulo erano stati commessi prima del periodo di detenzione rilevato (11/05/2020-03/03/2021), motivo per cui il rapporto punitivo non può dirsi esaurito agli effetti del beneficio. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
La Corte distingue le ipotesi di fungibilità previste dal comma 1 (fungibilità anche se la custodia è ancora in corso) da quelle del comma 2; ritiene che l'impedimento alla valutabilità del periodo ai fini della liberazione anticipata non sia automaticamente applicabile alle ipotesi di cui al comma 1, quando il reato cui si riferisce la custodia cautelare è anteriore e facente parte del titolo in esecuzione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la limitazione dell'enunciazione del motivo nel ricorso; citata per indicare i limiti formali dell'atto difensivo
Principio giurisprudenziale sulla "liberazione anticipata" (Corte di Cassazione, sez. 1)
La liberazione anticipata richiede che il rapporto punitivo sia ancora pendente; se l'esecuzione è esaurita il condannato perde interesse. Tuttavia, se il periodo di detenzione valutato riguarda una custodia cautelare relativa a reati già ricompresi nel titolo in esecuzione, quel periodo può essere valutato ai fini del beneficio
Massime di principio
- Se il periodo di custodia cautelare è riferibile a un reato commesso prima e ricompreso nel titolo in esecuzione, quel periodo può essere valutato ai fini della liberazione anticipata anche se, in fase esecutiva, è stato temporaneamente impiegato per un altro titolo mediante fungibilità ai sensi dell'art. 657, comma 1.
- La distinzione tra art. 657 comma 1 e comma 2 è cruciale: il divieto automatico di valutare periodi utilizzati in fungibilità non si estende senza verifica alle ipotesi del comma 1, soprattutto quando la custodia cautelare riguarda reati antecedenti e facenti parte del cumulo in esecuzione.
- Per valutare l'ammissibilità della liberazione anticipata occorre sempre verificare se il rapporto punitivo sia ancora "pendente": se l'esecuzione è definitivamente esaurita il ricorrente perde l'interesse e il ricorso è inammissibile.
- In situazioni simili, conviene ricostruire la cronologia: data dei reati, periodo di custodia cautelare, decorrenza del cumulo e titolo di esecuzione effettivamente applicato; contestare amministrativamente/giudizialmente l'utilizzo in fungibilità solo dopo aver dimostrato che il periodo di detenzione riguarda reati già compresi nel titolo in esecuzione.
- Nel valutare ricorsi per liberazione anticipata con contestazioni sulla fungibilità, occorre chiedere espressamente al giudice di esaminare la natura della fungibilità (comma 1 vs comma 2) e l'effettiva sussistenza del "rapporto punitivo" ancora pendente.
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