Cassazione Penale, Sentenza n. 10221/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata (anche ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1). I motivi principali: omissione di valutazione e mancata motivazione rispetto alla consulenza tecnica di parte che escludeva la corrispondenza tra la voce del ricorrente e quella attribuita al progr. n. 52; il collegio del riesame, senza aver ascoltato l'audio, si sarebbe sostituito al consulente per giudicare la fonica senza indicare parametri; le conversazioni captate erano pochissime e solo una vedeva direttamente protagonista il ricorrente; le altre intercettazioni non pertinenti sarebbero state valorizzate comunque; mancavano riscontri sulla riconducibilità di "Mimmo" a Polito Domenico e sull'identificazione di Polito Pietro con la persona indicata; assenza di elementi che colleghino il ricorrente all'imprenditore Renda; censura di violazione dell'art. 416-bis comma 1 per non aver dimostrato la consapevolezza e la volontà del ricorrente di agevolare un sodalizio mafioso; eccezioni circa la mancata valutazione dei requisiti cautelari ex art. 274 (incensuratezza, assenza di legami con la criminalità organizzata, episodicità, condizioni economiche), e della proporzionalità della misura ex art. 275.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, rilevando che il tribunale del riesame non ha fornito adeguata e congrua motivazione sulla consulenza tecnica di parte che escludeva la corrispondenza vocale e non ha spiegato in che modo le altre intercettazioni e gli accertamenti investigativi compendino l'identificazione dell'indagato. La Corte ha osservato che la difesa non ha onere di provare; è invece l'accusa che deve dimostrare, almeno indiziariamente, la corrispondenza della voce. I rimanenti motivi di ricorso sono stati assorbiti. Non è stata disposta la rimessione in libertà immediata: la decisione sarà trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p. per gli adempimenti del caso.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 c.p.
La Corte richiede elementi probatori adeguati per ritenere l'aggravante "mafiosa": non può desumersi solo dalla reazione delle vittime; deve emergere un comportamento oggettivamente idoneo al "metodo mafioso" e la consapevolezza del soggetto di agire per agevolare il sodalizio
art. 274 c.p.p.
I presupposti cautelari (fumus commissi delicti e pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) devono essere motivati tenendo conto anche di elementi favorevoli alla difesa (incensuratezza, assenza di legami con organizzazioni criminali, episodicità, condizioni economiche) e del tempo trascorso
art. 275 c.p.p.
La misura cautelare deve rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza; il giudice deve motivare perché non sia possibile adottare misure meno afflittive
art. 309, comma 7 c.p.p.
Indica la competenza del Tribunale adito per il nuovo giudizio dopo annullamento e rinvio
art. 94, commi 1-ter e 1-bis, disposizioni di attuazione c.p.p.
Prescrive l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando l'annullamento non comporta immediata rimessione in libertà, affinché si attivino gli adempimenti conseguenti
Massime di principio
- La consulenza tecnica di parte che esclude un elemento probatorio decisivo (es. corrispondenza di voce) deve essere esaminata e motivata esplicitamente dal giudice: il semplice rigetto generico è insufficiente.
- Il giudice non può sostituirsi al perito senza aver indicato parametri oggettivi e senza aver valutato direttamente gli elementi tecnici (ad es. l'audio comparato); l'assenza di ascolto/valutazione adeguata può determinare l'annullamento.
- L'identificazione fonica come elemento decisivo richiede motivazione chiara e ulteriori elementi di riscontro: basarsi su poche intercettazioni o su argomentazioni indeterminate non regge in sede di giudizio di legittimità.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis richiede prove o elementi indiziari che attestino l'utilizzo del "metodo mafioso" e/o la volontà consapevole di agevolare un sodalizio; non può essere desunta soltanto dalla reazione delle vittime.
- Nel valutare la misura cautelare il giudice deve confrontare e pesare anche gli elementi favorevoli alla difesa (incensuratezza, condizioni personali ed economiche, episodicità, tempo trascorso) e motivare perché non siano sufficienti misure meno afflittive.
- In caso di carenze motivazionali rilevanti la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio; l'annullamento non comporta automaticamente la scarcerazione, ma la decisione va comunicata all'istituto penitenziario per gli effetti di legge.
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