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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9399/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la responsabilità penale per falso e denunce mendaci. Il ricorrente articola tre motivi: (1) denuncia violazione di legge rispetto all'art. 483 cod. pen., sostenendo che non avrebbe attestato la validità della patente e che mancherebbe il dolo essendo l'omissione frutto di negligenza; (2) censura vizi motivazionali e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., richiedendo una rivalutazione delle risultanze probatorie; (3) lamenta il diniego delle attenuanti generiche e la gravità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la falsa denuncia di smarrimento della patente integra il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, comprese le attestazioni implicite necessarie al rilascio del permesso provvisorio, e il dolo era provato dalla circostanza che il ricorrente aveva già denunciato un precedente smarrimento e possedeva una patente scaduta, omettendo volontariamente fatti rilevanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché mira a una rivalutazione del merito, non consentita in Cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto generico: la sentenza impugnata dava adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla determinazione della pena in conformità agli artt. 132 e 133 cod. pen. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico può ricomprendere la falsa denuncia di smarrimento della patente: l'atto denunziativo ha efficacia probatoria e costituisce presupposto per il rilascio del duplicato o permesso provvisorio. La falsità può riguardare non solo le formulazioni espresse ma anche le 'attestazioni implicite' quando una fattispecie non menzionata costituisce presupposto indefettibile dell'attestazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso che si limiti a chiedere una rivalutazione del merito dei fatti senza specificare la correlazione logica tra le doglianze e le argomentazioni della decisione impugnata è inammissibile. La Corte non è luogo per riesaminare liberamente le prove se il motivo non è specifico.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La mancanza di specificità del motivo di cassazione, intesa anche come assenza di correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e le argomentazioni del giudice di merito, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi di questa disposizione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Nel valutare la pena il giudice di merito deve motivare la decisione in conformità ai principi degli articoli citati; non è necessario esaminare esaurientemente ogni singolo elemento dell'art. 133 se è comunque indicato il nucleo motivazionale e gli elementi di rilievo che hanno determinato il giudizio complessivo.

Massime di principio

  • La falsa denuncia di smarrimento di una patente può integrare il reato di falso ideologico anche se la menzione della validità della patente non è espressa: rilevano le attestazioni implicite che sono presupposti necessari per il rilascio di atti amministrativi come permessi provvisori.
  • Il dolo nel falso ideologico può essere desunto dall'omissione volontaria di fatti che il dichiarante era tenuto a comunicare, soprattutto se sussistono elementi obiettivi che dimostrano la consapevolezza dell'errore prodotto nell'atto pubblico.
  • In Cassazione non è consentito un semplice riesame del merito o delle prove; i motivi devono essere specifici e dimostrare il vizio del ragionamento del giudice di merito collegando le critiche ai passaggi decisionali impugnati.
  • Le doglianze generiche sul diniego delle attenuanti o sulla determinazione della pena sono destinate a fallire se la motivazione del giudice di merito fornisce un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è fondamentale documentare e dimostrare la mancanza di consapevolezza o la pronta rettifica dell'omissione, segnalare elementi probatori che smentiscano la presunzione di dolo e formulare motivi di impugnazione specifici che colleghino espressamente le critiche agli argomenti della sentenza impugnata.

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