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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12509/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato varie cartelle di pagamento deducendo che le pretese iscritte a ruolo fossero prescritte per decorso del termine quinquennale. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello l’ufficio aveva contestato la decisione, e il riscossore si era costituito. La CTR, però, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione su alcune cartelle e accolto l’appello per il resto. In Cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: 1) violazione del divieto di nova in appello, perché la CTR aveva esaminato l’eccezione di interruzione della prescrizione, proposta dall’Amministrazione solo in appello; 2) violazione dell’art. 2948 c.c., per avere ritenuto applicabile il termine decennale e non quinquennale a IVA, contributo SSN, imposta di registro e diritti camerali; 3) violazione degli artt. 2938 e 2946 c.c., per avere la CTR ritenuto non maturata la prescrizione decennale in relazione a due specifiche cartelle, in presenza di un atto interruttivo intervenuto nella procedura esecutiva.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, nel processo tributario, l’allegazione dell’interruzione della prescrizione da parte dell’Amministrazione, se basata su documentazione ritualmente acquisita, è mera difesa/controeccezione e non eccezione nuova vietata in appello. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che per i tributi erariali e per l’imposta di registro, in mancanza di una disciplina speciale diversa, opera il termine ordinario decennale di prescrizione; inoltre ha osservato che il ricorrente non aveva trascritto le cartelle, sicché non era possibile valutare eventuali sanzioni. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo perché il giudice di merito aveva accertato in fatto la regolare interruzione del termine mediante atto depositato nella procedura esecutiva, con conseguente mancato decorso della prescrizione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell’Agenzia e per la posizione degli altri intimati. È stato anche dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 57 d. lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario sono precluse in appello solo le eccezioni nuove in senso stretto; resta ammissibile la mera difesa o controeccezione dell’Amministrazione, come l’allegazione dell’interruzione della prescrizione documentata in atti.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione al divieto di nuove eccezioni in appello, ma ritenuto non violato nel caso dell’allegazione dell’interruzione della prescrizione.

  • art. 2948 c.c.

    Ritenuto non applicabile come termine quinquennale ai tributi erariali e ai crediti oggetto di cartella nel caso esaminato, per i quali opera il termine ordinario decennale salvo diversa previsione speciale.

  • art. 2938 c.c.

    La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio se non nei limiti stabiliti dalla legge; nel caso, però, la CTR ha correttamente valorizzato l’interruzione già provata agli atti.

  • art. 2946 c.c.

    È il termine ordinario decennale applicabile ai crediti tributari in assenza di una specifica prescrizione più breve prevista dalla legge.

  • art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986

    Se l’avviso di liquidazione è notificato entro il termine decadenziale di tre anni, la successiva cartella di pagamento è legittima.

  • art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986

    Per l’imposta di registro, una volta rispettato il termine decadenziale per l’avviso di liquidazione, il diritto alla riscossione resta soggetto al termine decennale di prescrizione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrevano i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito la previsione dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’allegazione dell’interruzione della prescrizione da parte dell’Amministrazione finanziaria non integra necessariamente una nuova eccezione vietata in appello: quando si limita a contrastare l’eccezione di prescrizione del contribuente mediante documenti già acquisiti, costituisce mera difesa o controeccezione.
  • Le eccezioni in senso stretto sono solo quelle che la legge riserva alla parte o che presuppongono l’esercizio di un diritto potestativo; la controeccezione di interruzione della prescrizione non rientra in tale categoria e può essere considerata dal giudice se emergente dagli atti.
  • Per i crediti tributari erariali, in assenza di una disposizione speciale che preveda un termine diverso, la riscossione è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione e non a quello quinquennale.
  • In materia di imposta di registro, il rispetto del termine decadenziale per la notifica dell’avviso di liquidazione consente la successiva emissione della cartella e la pretesa resta poi soggetta al termine decennale di prescrizione.
  • L’interruzione del termine di prescrizione, se accertata in fatto dal giudice di merito sulla base di un atto ritualmente prodotto, impedisce il maturare della prescrizione e rende infondata la doglianza estintiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

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