Cassazione Penale, Ordinanza n. 18915/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo ha contestato la ritenuta recidiva. Con il terzo motivo ha censurato l'eccessività della pena. Con il quarto motivo ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione, previa esclusione della recidiva contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e non confrontato con le ragioni della decisione impugnata. Ha ritenuto infondati il motivo sulla recidiva, quello sulla pena e quello sulla prescrizione, osservando che la recidiva era stata correttamente valutata e che, per effetto di essa, il reato non poteva dirsi prescritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La ricettazione richiede la prova dell'elemento soggettivo, che può essere desunta anche indirettamente dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, in quanto ciò attiene alla struttura della fattispecie e all'accertamento della consapevolezza della provenienza illecita.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici, perché si limitano a riprodurre censure già prospettate in appello senza un effettivo confronto critico con la decisione impugnata.
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva e la graduazione della pena devono essere operate in concreto tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena e del rapporto tra precedenti e fatto per cui si procede.
art. 99 c.p.
La recidiva, se correttamente contestata e applicata, incide sulla valutazione del trattamento sanzionatorio e impedisce di ritenere maturata la prescrizione nei termini invocati dal ricorrente.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche mediante indizi, tra cui l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene, purché l'accertamento sia coerente con la struttura del reato e non si traduca in un'ingiustificata inversione dell'onere della prova.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola gravità dei fatti o sulla vicinanza temporale tra i reati, ma richiede una valutazione concreta della pericolosità desumibile dai precedenti in rapporto al fatto contestato.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica o arbitraria; può bastare il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. quando la pena sia contenuta entro limiti non elevati.
- Quando la recidiva è correttamente riconosciuta e applicata, non può essere accolta la doglianza che invochi la prescrizione del reato assumendo l'esclusione di tale aggravante.
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