Cassazione Civile, Ordinanza n. 24529/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica della Guardia di Finanza svolta nei confronti di una società ritenuta cartiera e coinvolta in operazioni soggettivamente inesistenti, emetteva un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva dell'anno d'imposta 2008, con irrogazione di sanzioni, notificandolo anche alla persona fisica indicata come amministratore di fatto e responsabile solidale. La società non impugnava l'atto; la persona fisica proponeva ricorso, sostenendo di essere estranea alla gestione fraudolenta e deducendo, con più censure, omessa pronuncia, difetto di motivazione dell'accertamento, insussistenza di una base normativa per la solidarietà tributaria e sanzionatoria, erronea applicazione delle presunzioni e dell'onere della prova, nullità per difetto di motivazione dell'atto, violazione del ne bis in idem e applicazione dello ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria. La Corte territoriale aveva invece valorizzato plurimi indizi circa il ruolo di dominus della società, ritenuta mera schermo/fittizia, e aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione, il ricorso è stato rigettato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di specifiche censure alla sentenza; diversi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti contro l'avviso di accertamento o perché miravano a una rivalutazione del merito e degli indizi; altri sono stati ritenuti infondati o comunque inammissibili per difetto di specificità. La Corte ha affermato che, quando la società sia una cartiera o comunque una mera interposizione fittizia utilizzata dal soggetto fisico per finalità illecite proprie, la disciplina speciale dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 non esclude la responsabilità personale dell'autore effettivo dell'illecito; conseguentemente sono legittimi sia il recupero delle imposte sia l'irrogazione delle sanzioni nei confronti del dominus interponente.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, inammissibili o infondati i successivi motivi, e ha confermato integralmente la sentenza della CTR che aveva riconosciuto la responsabilità della persona fisica quale amministratore di fatto/dominus della società cartiera. Ha inoltre confermato la legittimità dell'attribuzione delle maggiori imposte e delle sanzioni al soggetto fisico, escludendo che l'art. 7 d.l. n. 269/2003 impedisca tale esito quando la società sia mera fictio usata come schermo per condotte fraudolente personali. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta insussistente, perché la sentenza di merito si era pronunciata sul ruolo del ricorrente e sulla sua responsabilità.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono state spesso ritenute inammissibili perché dirette al merito o all'atto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato per difetto di motivazione/nullità dell'avviso; la censura è stata dichiarata inammissibile o comunque infondata perché riferita all'atto impositivo e non alla sentenza.
art. 7 d.l. n. 269 del 2003, convertito in l. n. 326 del 2003
"le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
La regola della riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica non opera quando la società sia una cartiera o una mera fictio usata come schermo dal dominus; in tal caso si applica la regola generale della responsabilità personale dell'autore dell'illecito.
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 11
Richiamato come antecedente normativo del regime sanzionatorio; la decisione valorizza il superamento della solidarietà generale, salvo i casi in cui la società sia schermo fittizio.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato per descrivere il metodo induttivo utilizzato nell'accertamento fiscale; la Corte non lo ritiene ostativo all'imputazione al dominus delle conseguenze fiscali.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le censure sull'uso delle presunzioni sono state dichiarate inammissibili perché miravano a rivalutare gli indizi e il merito dell'accertamento.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata respinta perché nella sostanza chiedeva una nuova valutazione del materiale indiziario.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione alla supposta mancanza di motivazione riferibile all'ufficio; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Invocato per violazione del ne bis in idem; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato come parametro interposto rispetto alla CEDU; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 381 bis c.p.c.
Citato per la memoria depositata dalla difesa del ricorrente.
d.lgs. n. 158 del 2015
Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina sanzionatoria più favorevole; la Corte esclude che la mera invocazione generica dello ius superveniens imponga la cassazione.
d.lgs. n. 87 del 2024, art. 5
La Corte richiama la disposizione che limita l'applicazione della riforma alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e reputa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto.
artt. 76 e 77 Cost.
Invocati dal ricorrente per denunciare eccesso di delega nella disciplina sanzionatoria più favorevole; la Corte ritiene manifestamente infondata la questione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia tributaria, la regola di cui all'art. 7 d.l. n. 269/2003, secondo cui le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica, non si applica quando la società sia una mera cartiera o schermo fittizio utilizzato dal soggetto fisico per perseguire un vantaggio illecito personale.
- Ai fini della responsabilità del soggetto che opera come dominus, ciò che rileva non è la qualifica formale di amministratore di fatto o di amministratore di diritto, ma l'effettivo esercizio di poteri di gestione e direzione autonomi rispetto alla società e nell'esclusivo interesse personale dell'agente.
- Quando l'accertamento fiscale si fonda su un quadro indiziario coerente circa la fittizietà della società e il ruolo del dominus, la censura in Cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle presunzioni, essendo tale rivalutazione preclusa al giudice di legittimità.
- Le doglianze che investono direttamente l'avviso di accertamento, anziché la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili nel ricorso per cassazione, che deve censurare la decisione di merito entro i limiti dell'art. 360 c.p.c.
- L'invocazione generica di uno ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria non basta, da sola, a ottenere la cassazione: occorrono specifiche allegazioni sulla concreta incidenza della nuova disciplina sul caso deciso.
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