Cassazione Penale, Sentenza n. 42841/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avezzano per il reato di furto di energia elettrica (fatto del 22/02/2017). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per: mancata considerazione che si trovava nell'immobile solo perché sottoposto agli arresti domiciliari e che la sua residenza effettiva era altrove; carenza istruttoria circa la prova del fine di profitto; motivazione contraddittoria e basata su congetture.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il primo motivo relativo alla carenza motivazionale, ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, con l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022), il reato per cui si procedeva è divenuto procedibile a querela della persona offesa e non risulta nei fascicoli alcuna querela. La disciplina transitoria (art. 85 d.lgs. n.150/2022) applicabile ai procedimenti in corso comporta che, in assenza della prescritta condizione di procedibilità, l'azione penale non può proseguire.
Norme richiamate
art. 624, art. 625 cod. pen.
Norme penali relative al furto e alle circostanze del reato: sono le norme sostanziali richiamate per la fattispecie contestata (furto di energia elettrica). Dal testo non emerge alcuna citazione testuale di comma o frase specifica
d.lgs. n.150/2022
art. 85 (norma transitoria); entrata in vigore 30/12/2022
Il decreto ha reso il reato in questione procedibile a querela della persona offesa, riservando la procedibilità d'ufficio solo a ipotesi aggravanti specifiche (non ricorrenti nel caso). La norma transitoria (art.85) estende il nuovo regime anche ai procedimenti in corso: pertanto, in assenza di querela la prosecuzione dell'azione penale non è possibile.
Massime di principio
- Se una nuova norma rende un reato procedibile a querela, il giudice deve verificare la presenza della querela anche nei procedimenti pendenti: la sua assenza è causa di improcedibilità dell'azione penale.
- Le norme transitorie che estendono il nuovo regime ai processi in corso valgono anche per fatti anteriori all'entrata in vigore; quindi il mutamento della procedibilità può incidere sul destino del procedimento in corso.
- La qualificazione della presenza dell'imputato in un luogo (es. perché sottoposto ad arresti domiciliari) è un elemento di fatto che deve essere esaminato e motivato; tuttavia, vizi procedurali rilevanti (come l'assenza della querela quando necessaria) possono determinare l'annullamento della decisione anche se permangono questioni dibattute sui fatti.
- Quando manca la condizione di procedibilità prescritta dalla legge, il giudice può annullare la sentenza senza rinvio, poiché non è possibile proseguire l'azione penale.
- Se la nuova disciplina consente ancora la procedibilità d'ufficio solo in presenza di aggravanti, il pubblico ministero deve provare la sussistenza di tali aggravanti per poter continuare l'azione senza querela.
Testo integrale
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