Sentenza n. 4929/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio di Distretto Caserta dell'Ente Idrico Campano n. 1 del 29 settembre 2022, pubblicata sull'albo pretorio in data , avente a oggetto “Conferma della forma di gestione pubblica ed indirizzi per l'individuazione del soggetto pubblico affidatario in house”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi espressamente incluso – ove occorrer possa – il Verbale della riunione dei Consiglieri del Consiglio di Distretto di Caserta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio di Distretto Caserta dell'Ente Idrico Campano che confermava la gestione pubblica del servizio idrico integrato e indirizzava l'affidamento in house a una società pubblica
Esito
Favorevole al resistente (ente di governo d'ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio di Distretto Caserta dell'Ente Idrico Campano, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che la deliberazione avesse individuato in modo vincolante il gestore cui affidare il servizio, travalicando il riparto di competenze previsto dalla legislazione regionale tra Consiglio di Distretto e Comitato Esecutivo. Ha inoltre dedotto la violazione della deliberazione ARERA n. 656/2015/R/idr, poiché l'atto non avrebbe considerato la procedura prevista per il subentro nelle gestioni non cessate ex lege.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, nelle more del giudizio, il Consiglio di Distretto aveva adottato la deliberazione n. 1 del 4 agosto 2025, modificando espressamente l'orientamento contenuto nell'atto impugnato e optando per una diversa forma di gestione del servizio idrico integrato, costituita dal partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione sull'impugnazione della precedente deliberazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 149-bis d.lgs. 152/2006
Richiamato nella deliberazione impugnata quale base normativa per la formalizzazione dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato.
art. 151 d.lgs. 152/2006
Richiamato nella deliberazione impugnata in relazione agli adempimenti per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato.
art. 172 d.lgs. 152/2006
Richiamato nella deliberazione impugnata quale disposizione applicabile al percorso di individuazione del gestore unico.
art. 34, comma 20, d.l. 179/2012
Richiamato nella deliberazione impugnata con riferimento alle condizioni per l'affidamento dei servizi pubblici locali.
art. 1-bis d.l. 138/2011
Richiamato nella deliberazione impugnata quale disposizione applicabile all'affidamento del servizio.
deliberazione ARERA n. 656/2015/R/idr
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, sostenendo che l'atto impugnato non avesse considerato la procedura prevista per il subentro nelle gestioni non cessate ex lege; il giudice non ha esaminato il motivo per l'improcedibilità del ricorso.
art. 16 d.lgs. 201/2022
Richiamato nella deliberazione sopravvenuta quale disciplina del partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale, forma di gestione scelta in sostituzione di quella prevista dall'atto impugnato.
art. 17 d.lgs. 175/2016
Richiamato nella deliberazione sopravvenuta quale disciplina del partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo atto che modifica espressamente l'orientamento precedente e rende non più attuale l'utilità concreta conseguibile mediante l'annullamento dell'atto originariamente impugnato.
- La sopravvenuta scelta di una diversa forma di gestione del servizio pubblico può far venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto che aveva indirizzato l'affidamento verso un differente modello gestionale, purché la nuova determinazione superi effettivamente l'assetto pregresso.
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