Sentenza n. 12425/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Capodimonte n. 4 del 5 aprile 2017, pubblicata sull'Albo Pretorio del medesimo Comune dal 22 aprile al 7 maggio 2017, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) del Comune di Capodimonte e ratificato l'Accordo di Pianificazione tra Provincia di Viterbo e Comune di Capodimonte del 31.03.2017, nella parte in cui incide negativamente sulla proprietà degli odierni ricorrenti; 2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi per quanto possa occorrere: 2.a) dell'Accordo di Pianificazione tra la Provincia di Viterbo ed il Comune di Capodimonte del 31 marzo 2017, conosciuto solo negli estremi poiché citato nella D.C.C. n. 4/2017 impugnata al capo sub 1) – ed oggetto di istanza di accesso documentale ad oggi non evasa – nella parte in cui incide negativamente sulla proprietà degli odierni ricorrenti; 2.b) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Capodimonte n. 2 del 26 febbraio 2014, con la quale è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) del Comune di Capodimonte, nella parte in cui incide negativamente sulla proprietà degli odierni ricorrenti; 2.c) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Capodimonte n. 2 del 5 febbraio 2015, con la quale sono state esaminate le osservazioni Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) adottato dal Comune di Capodimonte, nella parte in cui incide negativamente sulla proprietà degli odierni ricorrenti; 2.d) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Capodimonte n. 2 del 28 gennaio 2009, con la quale è stato adottato il documento preliminare del Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) del Comune di Capodimonte, nella parte in cui incide negativamente sulla proprietà degli odierni ricorrenti; 2.e) della Relazione sulle osservazioni del Comune di Capodimonte del dicembre 2014, limitatamente alla parte in cui propone di non accogliere le osservazioni degli odierni ricorrenti; 2.f) delle Tavole n. 4 (doc. 18) e n. 9 (doc. 16) recanti le destinazioni urbanistiche contenute nel P.U.C.G. approvato con D.C.C. n. 4/2017 nella parte in cui classifica tutte le proprietà dei ricorrenti a destinazione agricola; 2.g) del Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Viterbo (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Viterbo n. 105 del 28.12.2008, conosciuta solo negli estremi perché citata nella D.C.C. n. 11/2009 impugnata al capo sub. 2.d) se e limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di impedire l'edificabilità sulle aree di proprietà degli odierni ricorrenti; 2.h) del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio (adottato con D.G.R. n. 556 del 25.7.2007, conosciuta solo negli estremi perché citata nella D.C.C. n. 11/2009 impugnata al capo sub. 2.d), se e limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di impedire in l'edificabilità sulle aree di proprietà degli odierni ricorrenti; 2.i) dell'accordo di copianificazione tra Regione Lazio e Provincia di Viterbo relativo al PTPG della Provincia di Viterbo (ratificato con la D.C.P. n. 105/2008, conosciuta solo negli estremi perché citato nella D.C.C. n. 11/2009 impugnata al capo sub. 2.d), se e limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di impedire l'edificabilità sulle aree di proprietà degli odierni ricorrenti; 2.l) del verbale della Conferenza di copianificazione ex art. 33 L.r. n. 38/1999. Quanto ai motivi aggiunti depositati da BACCELLI FILIPPO il 25\10\2017: per l’annullamento - dell’Accordo di pianificazione tra Comune di Capodimonte e Provincia di Viterbo del 31.3.2017; - del Verbale della conferenza di pianificazione del 20.3.2017; - della Determinazione della Regione Lazio n. G00350 del 17.01.2017; - della Relazione tecnica ex art. 33, co. 8 della L.r. n. 38/1999 del 29.3.2017; - dei Pareri sovraordinati A-B-C-D-E (foglio unico senza data e protocollo). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BACCELLI FILIPPO il 23\1\2026: per l’annullamento della relazione depositata dal Comune di Capodimonte in data 24.10.2025 prot. n. 9892.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Urbanistico Comunale Generale del Comune di Capodimonte, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 5 aprile 2017, e gli atti presupposti, inclusi l'accordo di pianificazione e gli atti di copianificazione
Esito
Favorevole al resistente (enti territoriali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la pianificazione urbanistica comunale nella parte in cui ha mantenuto tutte le loro proprietà in zona agricola E, nonostante una precedente variante adottata nel 2002 nell'ambito del PRUSST avesse previsto la destinazione turistico-ricettiva e nonostante l'accoglimento parziale, nel 2015, delle osservazioni al PUGC, limitatamente ad alcune particelle, con prospettata destinazione D2 commerciale-artigianale. Sono stati dedotti, nel ricorso introduttivo, violazione degli artt. 7 e 9 della l. n. 1150/1942, dell'art. 17 della l. n. 765/1967, dell'art. 2 del d.m. n. 1444/1968, dell'art. 33 della l.r. Lazio n. 38/1999 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Con il primo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato l'accordo di pianificazione e gli atti della conferenza di pianificazione, deducendo ulteriormente violazione dell'art. 33 della l.r. n. 38/1999, degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, oltre a difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà, sviamento, illogicità e disparità di trattamento. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata una relazione depositata dal Comune in esecuzione di un ordine istruttorio, deducendo violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e correttezza, divieto di motivazione postuma, difetto di motivazione, travisamento, illogicità e violazione dell'art. 33 della l.r. n. 38/1999, in combinato disposto con gli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti per difetto originario di interesse: la relazione comunale era stata depositata in esecuzione di un ordine istruttorio, aveva natura di mero documento contenente chiarimenti e non costituiva un provvedimento autonomamente lesivo né un'integrazione postuma della motivazione degli atti impugnati. Ha invece respinto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio ha escluso che la delibera del 2002, relativa alla variante adottata per il PRUSST, avesse fatto sorgere una stabile vocazione edificatoria, poiché il progetto di centro turistico-casa albergo era rimasto inattuato e risultava sostanzialmente abbandonato. Neppure l'accoglimento parziale delle osservazioni al PUGC del 2015 aveva creato un'aspettativa edificatoria tutelabile, poiché la destinazione D2 risultava incompatibile con i vincoli paesaggistici sovraordinati gravanti sull'area: vincolo individuale, preesistente classificazione nel piano territoriale paesistico e prescrizioni del PTPR relative a paesaggio agrario di valore, aree o punti di visuale e fasce di rispetto delle coste, dei laghi e dei corsi d'acqua. Tali prescrizioni paesaggistiche prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e possono comportare anche divieti assoluti di intervento. Il ricorso è stato ritenuto “fuori fuoco” perché diretto contro la destinazione urbanistica comunale e fondato sull'aspettativa edificatoria, senza contestare il PTPR e i vincoli paesaggistici che costituivano l'effettiva ragione ostativa alla destinazione richiesta; inoltre, le osservazioni dei ricorrenti al PTPR erano state respinte e tale esito era stato accettato. Le spese sono state integralmente compensate nei confronti della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 33 l.r. Lazio n. 38/1999
Disciplina il procedimento di pianificazione e copianificazione urbanistica regionale; il giudice ha esaminato le censure relative all'accordo di pianificazione e agli atti della conferenza, ritenendole infondate.
artt. 15 e 16 d.lgs. n. 152/2006
Richiamati dai ricorrenti con riferimento agli aspetti valutativi e procedimentali della pianificazione; le relative censure sono state ritenute infondate.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato per il difetto di motivazione; il giudice ha escluso l'illegittimità dedotta, individuando nei vincoli paesaggistici sovraordinati la ragione sostanziale della destinazione agricola.
artt. 7 e 9 l. n. 1150/1942
Richiamati in relazione alla pianificazione urbanistica generale e alle sue varianti; le censure fondate su tali disposizioni non hanno superato la prevalenza dei vincoli paesaggistici.
art. 17 l. n. 765/1967
Richiamato unitamente alla disciplina degli standard urbanistici; non ha condotto all'accoglimento delle doglianze sulla destinazione dell'area.
art. 2 d.m. n. 1444/1968
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla zonizzazione urbanistica; non è stato ritenuto decisivo rispetto ai vincoli paesaggistici gravanti sui terreni.
artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004
Le previsioni del piano paesaggistico sono cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali.
Il piano paesaggistico introduce una disciplina d'uso del territorio che può prevedere anche divieti assoluti di intervento; le sue prescrizioni prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sugli atti di pianificazione di settore.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Le prescrizioni del piano paesaggistico, in quanto cogenti e inderogabili, prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e possono impedire il riconoscimento di una destinazione edificatoria o commerciale incompatibile con i vincoli paesaggistici.
- Una variante urbanistica adottata per un progetto inserito in un programma di riqualificazione non determina una stabile vocazione edificatoria quando il progetto rimane inattuato e viene sostanzialmente abbandonato dagli interessati.
- L'accoglimento parziale di osservazioni formulate nel procedimento di formazione di uno strumento urbanistico generale non crea, di per sé, un'aspettativa edificatoria tutelabile quando la destinazione auspicata è incompatibile con vincoli paesaggistici sovraordinati.
- Le prescrizioni paesaggistiche esprimono limiti conformativi propri del bene vincolato e non costituiscono un'illegittima compressione di facoltà edificatorie precedentemente riconosciute da strumenti urbanistici, né fanno sorgere un diritto intangibile al mantenimento di una determinata destinazione urbanistica.
- È inammissibile per difetto originario di interesse l'impugnazione di una relazione depositata dall'amministrazione in esecuzione di un ordine istruttorio, quando tale documento non ha natura provvedimentale, non è autonomamente lesivo e non integra postumamente la motivazione degli atti impugnati.
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