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Sentenza

Sentenza n. 5334/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze nn. 558/2026, 608/2026, 612/2026 e 626/2026 del T.A.R.;

Giustizia amministrativa202603477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di pagare le spese di lite liquidate in quattro sentenze del TAR Campania passate in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocati antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza delle sentenze nn. 558/2026, 608/2026, 612/2026 e 626/2026, che avevano condannato il Ministero al pagamento in loro favore delle spese di lite, essendosi dichiarati antistatari nei relativi giudizi. Hanno dedotto che, nonostante la notificazione dei titoli e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva adempiuto. Hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Hanno inoltre rinunciato ai ricorsi notificati per l’esecuzione di tre delle sentenze, mai depositati, concentrando l’azione nel presente giudizio, riferito a tutte e quattro le pronunce.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia ai ricorsi notificati ma mai incardinati e ha precisato che l’unica azione ritualmente proposta era quella relativa all’esecuzione delle quattro sentenze indicate. Ha accolto il ricorso, rilevando che i titoli erano passati in giudicato, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e che non risultava provato l’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare quanto dovuto, con gli accessori previsti dai titoli, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte interessata formulata dopo la scadenza del termine ministeriale per compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione, inclusa la liquidazione dell’eventuale penalità maturata. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi e che il commissario deve adottare le iniziative necessarie, comprese eventuali variazioni di bilancio. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), del predetto codice.

    L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze amministrative passate in giudicato; nel caso concreto, il passaggio in giudicato delle quattro sentenze rendeva sussistenti i presupposti dell’azione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Le sentenze del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) sono, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

    Per procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nella fattispecie, la sua scadenza concorreva a dimostrare l’inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di sentenze amministrative passate in giudicato quando l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo stabilito dal titolo.
  • Accertato il giudicato e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, e in mancanza di prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, fissando un termine per l’intervento decorrente dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non giustificano l’inadempimento del giudicato; l’organo incaricato dell’esecuzione deve adottare le iniziative necessarie, comprese le opportune variazioni di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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