Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26325/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministratore di condominio)

La controversia

La controversia trae origine da espressioni ritenute offensive e ingiuriose pronunciate da un partecipante ad alcune assemblee condominiali nei confronti dell'amministratore del condominio. Nei gradi di merito era stata accertata la natura diffamatoria delle frasi, considerate eccedenti il diritto di critica: il ricorrente aveva pubblicamente definito l'amministratore un soggetto "manipolatore contabile, infedele e sistematico", contestando i rendiconti sottoposti ad approvazione e accusandolo sostanzialmente di compiere illeciti e reati a danno dei condomini. Il Tribunale, quale giudice di appello, aveva confermato la decisione del giudice di pace che aveva condannato il ricorrente al risarcimento del danno. In cassazione il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., invocando l'esimente di cui all'art. 51 c.p. e gli artt. 2 e 21 Cost., sostenendo in sostanza che le frasi andassero ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica e che non dovesse configurarsi responsabilità risarcitoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non attaccava la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma tendeva a ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di secondo grado e coperta da doppia conforme. Ha inoltre applicato la regola di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., che, in presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, preclude il ricorso per cassazione sul vizio di motivazione se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito, quindi non ammissibile nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 2043 c.c.

    È la norma invocata dal ricorrente come parametro di responsabilità aquiliana; la Corte non ne ha riconsiderato l'applicazione nel merito, poiché il ricorso era inammissibile.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato come esimente dal ricorrente per sostenere la liceità delle espressioni contestate; la Corte ha ritenuto che tale tema fosse già stato risolto nei giudizi di merito e non fosse più rivedibile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 2 Cost.

    Invocato insieme all'art. 21 Cost. a sostegno della libertà di manifestazione e critica; non è stato oggetto di autonoma applicazione decisoria.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la copertura costituzionale del diritto di critica; la Corte ha escluso che ciò potesse trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del fatto.

  • art. 348-ter c.p.c., ultimo comma

    In presenza di doppia conforme preclude il ricorso per cassazione nei limiti indicati dalla norma; il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto nel caso concreto.

  • art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012

    È richiamato quale disposizione che ha esteso l'applicabilità della regola sulla doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, il ricorso per cassazione che miri solo a contestare la ricostruzione fattuale o la valutazione delle prove è inammissibile se non indica specificamente le diverse rationes decidendi dei due gradi di merito.
  • Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del contenuto offensivo delle espressioni pronunciate o del confine tra critica lecita e offesa, se i giudici di merito hanno già svolto un accertamento conforme sul punto.
  • La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, si censura in realtà l'apprezzamento del fatto e la sua qualificazione compiuti dal giudice di merito.
  • In caso di doppia conforme, l'onere di allegazione relativo alla diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado grava sul ricorrente che intenda superare la barriera di inammissibilità.
  • Le espressioni che attribuiscono a un amministratore condominiale condotte illecite o penalmente rilevanti possono essere ritenute eccedenti il diritto di critica e fonte di responsabilità risarcitoria, ove tale qualificazione sia accertata in fatto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAmministratore di condominio
RamiProcesso civileResponsabilità civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.