Cassazione Civile, Ordinanza n. 08865/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Gli investitori avevano convenuto in giudizio intermediari finanziari e soggetti collegati chiedendo la condanna solidale alla ripetizione delle perdite patrimoniali e al risarcimento del danno derivante dalla compravendita di titoli azionari, deducendo l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari e, in via ulteriormente connessa, la responsabilità dei promotori finanziari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello, pur affrontando anche questioni di tempestività della domanda e di responsabilità autonoma degli intermediari, aveva confermato il rigetto ritenendo decisivo il difetto di prova del nesso causale tra gli inadempimenti informativi e il danno lamentato. Con il ricorso per cassazione gli investitori hanno censurato: 1) la violazione della disciplina sui servizi di investimento e degli obblighi informativi, sostenendo che, accertato l’inadempimento informativo, il nesso causale con il pregiudizio dovesse ritenersi provato quantomeno in via presuntiva e che fosse l’intermediario a dover dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento; 2) la violazione delle norme processuali per avere la Corte d’appello deciso sulla base della ragione più liquida, reputando assorbita la questione della tardività della domanda e omettendo pronuncia sui motivi residui, contestazione che la Cassazione ha ritenuto infondata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sul nesso causale: in materia di obblighi informativi dell’intermediario finanziario, l’inadempimento informativo, una volta allegato e provato dal cliente, è assistito da una presunzione legale di sussistenza del nesso causale con il pregiudizio, presunzione che l’intermediario può vincere con prova contraria. La Corte d’appello aveva invece erroneamente imposto agli investitori la prova del nesso causale tra omissione informativa e danno. Sono state giudicate infondate le doglianze sulla legittimità della decisione per ragione più liquida e sull’omessa pronuncia, poiché la scelta della ragione più liquida è consentita e il giudice di merito aveva comunque esaminato anche i motivi ulteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 58/1998
richiamato come base degli obblighi di comportamento e informativi dell’intermediario nei servizi di investimento
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
richiamato nel quadro dell’inadempimento dell’intermediario e del regime probatorio
art. 28, comma 2, Regolamento Consob n. 11522/1998
richiamato in relazione ai doveri informativi dell’intermediario verso l’investitore
art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
richiamato in relazione ai doveri informativi e di profilatura dell’operazione
art. 1176 c.c.
richiamato tra le norme invocate per la diligenza professionale dell’intermediario
art. 1218 c.c.
richiamato per la responsabilità da inadempimento contrattuale
art. 1223 c.c.
richiamato per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile
art. 2727 c.c.
richiamato come base del ragionamento presuntivo sul nesso causale
art. 2729 c.c.
richiamato come norma sulle presunzioni semplici
art. 2687 c.c.
richiamato nel novero delle norme invocate nel motivo di ricorso
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
indicato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale
art. 276 c.p.c.
richiamato in relazione alla scelta della ragione più liquida e all’ordine di esame delle questioni
art. 112 c.p.c.
richiamato per la doglianza di omessa pronuncia sui motivi di appello
Cass., S.U., n. 9936/2014
richiamata per affermare la legittimità dell’adozione della ragione più liquida
Massime di principio
- Nei giudizi di responsabilità dell’intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi, l’investitore deve allegare e provare l’inadempimento informativo, mentre l’intermediario può liberarsi dimostrando la non imputabilità della propria condotta.
- L’omissione degli obblighi informativi dell’intermediario, per la funzione di riequilibrio dell’asimmetria conoscitiva tra le parti, comporta una presunzione di sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, salvo prova contraria dell’intermediario.
- La prova contraria dell’intermediario non può consistere nella mera dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore o di pregresse scelte speculative, poiché anche l’investitore disposto al rischio deve poter compiere una scelta consapevole tra le diverse opzioni di mercato.
- Nel processo civile è legittimo decidere la controversia sulla base della ragione più liquida, anche se logicamente subordinata rispetto ad altre questioni preliminari.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur dichiarando assorbita una questione, abbia comunque esaminato e motivatamente respinto i motivi di gravame ad essa connessi.
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