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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08865/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Gli investitori avevano convenuto in giudizio intermediari finanziari e soggetti collegati chiedendo la condanna solidale alla ripetizione delle perdite patrimoniali e al risarcimento del danno derivante dalla compravendita di titoli azionari, deducendo l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari e, in via ulteriormente connessa, la responsabilità dei promotori finanziari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello, pur affrontando anche questioni di tempestività della domanda e di responsabilità autonoma degli intermediari, aveva confermato il rigetto ritenendo decisivo il difetto di prova del nesso causale tra gli inadempimenti informativi e il danno lamentato. Con il ricorso per cassazione gli investitori hanno censurato: 1) la violazione della disciplina sui servizi di investimento e degli obblighi informativi, sostenendo che, accertato l’inadempimento informativo, il nesso causale con il pregiudizio dovesse ritenersi provato quantomeno in via presuntiva e che fosse l’intermediario a dover dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento; 2) la violazione delle norme processuali per avere la Corte d’appello deciso sulla base della ragione più liquida, reputando assorbita la questione della tardività della domanda e omettendo pronuncia sui motivi residui, contestazione che la Cassazione ha ritenuto infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sul nesso causale: in materia di obblighi informativi dell’intermediario finanziario, l’inadempimento informativo, una volta allegato e provato dal cliente, è assistito da una presunzione legale di sussistenza del nesso causale con il pregiudizio, presunzione che l’intermediario può vincere con prova contraria. La Corte d’appello aveva invece erroneamente imposto agli investitori la prova del nesso causale tra omissione informativa e danno. Sono state giudicate infondate le doglianze sulla legittimità della decisione per ragione più liquida e sull’omessa pronuncia, poiché la scelta della ragione più liquida è consentita e il giudice di merito aveva comunque esaminato anche i motivi ulteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato come base degli obblighi di comportamento e informativi dell’intermediario nei servizi di investimento

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato nel quadro dell’inadempimento dell’intermediario e del regime probatorio

  • art. 28, comma 2, Regolamento Consob n. 11522/1998

    richiamato in relazione ai doveri informativi dell’intermediario verso l’investitore

  • art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998

    richiamato in relazione ai doveri informativi e di profilatura dell’operazione

  • art. 1176 c.c.

    richiamato tra le norme invocate per la diligenza professionale dell’intermediario

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la responsabilità da inadempimento contrattuale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile

  • art. 2727 c.c.

    richiamato come base del ragionamento presuntivo sul nesso causale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato come norma sulle presunzioni semplici

  • art. 2687 c.c.

    richiamato nel novero delle norme invocate nel motivo di ricorso

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    indicato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato in relazione alla scelta della ragione più liquida e all’ordine di esame delle questioni

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la doglianza di omessa pronuncia sui motivi di appello

  • Cass., S.U., n. 9936/2014

    richiamata per affermare la legittimità dell’adozione della ragione più liquida

Massime di principio

  • Nei giudizi di responsabilità dell’intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi, l’investitore deve allegare e provare l’inadempimento informativo, mentre l’intermediario può liberarsi dimostrando la non imputabilità della propria condotta.
  • L’omissione degli obblighi informativi dell’intermediario, per la funzione di riequilibrio dell’asimmetria conoscitiva tra le parti, comporta una presunzione di sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, salvo prova contraria dell’intermediario.
  • La prova contraria dell’intermediario non può consistere nella mera dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore o di pregresse scelte speculative, poiché anche l’investitore disposto al rischio deve poter compiere una scelta consapevole tra le diverse opzioni di mercato.
  • Nel processo civile è legittimo decidere la controversia sulla base della ragione più liquida, anche se logicamente subordinata rispetto ad altre questioni preliminari.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur dichiarando assorbita una questione, abbia comunque esaminato e motivatamente respinto i motivi di gravame ad essa connessi.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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