Cassazione Penale, Ordinanza n. 20831/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per il tentato furto di cui al capo 7) e dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela sul furto di cui al capo 8), con rideterminazione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di appello)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva confermato la condanna per il reato di tentato furto contestato al capo 7) e, per il furto di cui al capo 8), aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela, rideterminando poi la pena. L'unico motivo di ricorso censurava la correttezza della motivazione relativa all'identificazione dell'imputato come autore del reato, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza si risolveva nella mera riproposizione dei motivi già formulati in appello e già puntualmente disattesi, con conseguente inammissibilità del ricorso perché non deducibile in sede di legittimità nei termini prospettati.
Norme richiamate
art. 7?
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che si limiti a riproporre pedissequamente questioni di merito già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la motivazione impugnata in modo specifico e autonomo.
- La contestazione dell'identificazione dell'imputato come autore del reato, se formulata come mera critica alla ricostruzione probatoria dei giudici di merito e senza indicare reali vizi di legittimità, è inammissibile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dal giudice.
- La conferma della condanna in appello per un reato e la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela per altro capo restano ferme se il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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