Sentenza n. 7831/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., ricorso contro il silenzio asseritamente formatosi su un'istanza di accesso agli atti indirizzata al Servizio Ispettori e relativa alla documentazione sanitaria e amministrativa concernente la sua domanda di riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio. Ha sostenuto che l'istanza fosse stata presentata il 26 febbraio 2026, benché erroneamente retrodatata al 26 gennaio 2026, e che l'ufficio destinatario, dopo averla qualificata come pervenuta erroneamente e trasmessa all'Ufficio VII della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, avesse conservato la competenza a definirla. Ha dedotto la mancata conclusione del procedimento e la formazione di un diniego implicito, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ostensione della documentazione. Il Ministero ha contestato la ricostruzione, sostenendo che una prima istanza fosse stata presentata il 26 gennaio 2026 e che il ricorso fosse tardivo; ha inoltre affermato che l'istanza fosse stata correttamente trasmessa all'ufficio competente e che, con note del 2 marzo e del 13 aprile 2026, avesse avviato e sollecitato l'acquisizione della documentazione dal Compartimento della Polizia Stradale della Toscana. Il ricorrente ha replicato che la nota del 13 aprile, successiva alla proposizione del ricorso, non fosse idonea a determinarne l'improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prescindendo dalla questione della pretesa retrodatazione dell'istanza e dalla relativa tardività. Ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero aveva adottato la nota del 13 aprile 2026, dalla quale risultava che l'Ufficio non disponeva ancora della documentazione richiesta, poiché il ricorrente non era stato convocato dalla Commissione medico ospedaliera e mancavano il verbale di determinazione e la documentazione sanitaria e amministrativa necessaria. Secondo il Collegio, la nota conteneva una decisione implicita: alla luce dello stato del procedimento, non esistevano presso l'amministrazione documenti ostensibili, rispetto ai quali il ricorrente non aveva comunque fornito un principio di prova circa l'esistenza. Poiché l'interesse alla decisione deve permanere per tutta la durata del processo, il sopravvenuto riscontro dell'amministrazione e l'inesistenza, allo stato, della documentazione richiesta hanno fatto venir meno l'utilità concreta di una pronuncia sul silenzio. Il TAR ha precisato che il ricorrente conserva la possibilità di sollecitare la prosecuzione del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e di reagire con ulteriori iniziative qualora l'amministrazione resti inadempiente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, invocata quale base della richiesta ostensiva.
art. 116 c.p.a.
Rito utilizzato per proporre ricorso avverso il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rilevante per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio in materia di accesso, l'interesse alla decisione deve permanere per tutta la durata del processo; se, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione fornisce un riscontro dal quale risulta che i documenti richiesti non esistono o non sono ancora formati, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Una nota amministrativa può integrare una decisione implicita quando, pur senza adottare formalmente un provvedimento di accoglimento o diniego, determini in modo univoco il contenuto sostanziale della posizione dell'amministrazione attraverso il comportamento conseguente.
- L'amministrazione non può essere obbligata all'ostensione di documenti che, secondo lo stato del procedimento documentato in giudizio, non sono nella sua disponibilità perché non ancora formati o acquisiti; il richiedente deve almeno fornire un principio di prova circa l'esistenza della documentazione domandata.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso contro il silenzio sull'accesso non preclude al privato la possibilità di sollecitare la prosecuzione del procedimento amministrativo presupposto e di proporre ulteriori iniziative qualora l'amministrazione rimanga successivamente inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →