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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16319/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La vicenda riguarda l’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare proposta dalla società incaricata della gestione e rappresentanza del credito della concedente di un contratto di leasing. La ricorrente chiedeva l’ammissione di un ulteriore credito, indicato come penale per risoluzione contrattuale ex art. 19 del contratto, pari a euro 772.602,89, relativo a un contratto di locazione finanziaria stipulato con la società poi fallita. Il tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo che il leasing fosse di tipo traslativo, che trovasse applicazione l’art. 1526 c.c. e che la clausola invocata dovesse essere letta come clausola penale; ha però escluso la corretta determinazione della somma pretesa perché calcolata in modo non coerente con la clausola stessa e soprattutto perché la concedente non aveva allegato/provato l’omesso pagamento degli ulteriori canoni né fornito al giudice gli elementi per valutare l’equità o l’eventuale eccessività della penale, in particolare il ricavato da una successiva allocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, con un primo motivo, violazione degli artt. 2697, 1218 e 1453 c.c., sostenendo che nei contratti a prestazioni corrispettive il creditore non deve provare l’inadempimento del debitore; con un secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la clausola contrattuale prevedeva il pagamento dei canoni a scadere e non comprendeva il prezzo di opzione, sicché il tribunale avrebbe male interpretato e applicato la pattuizione.

La decisione

La Corte ha riunito i motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della l. n. 124/2017 sul leasing finanziario non ha efficacia retroattiva e, per i contratti risolti prima della sua entrata in vigore, continua a distinguersi tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo. Ha quindi ribadito che, nei contratti di leasing traslativo risolti per inadempimento dell’utilizzatore, la concedente che intenda insinuarsi al passivo facendo valere una clausola penale deve non solo formulare la domanda ex art. 93 l.fall., ma anche mettere il giudice in condizione di valutare l’eventuale manifesta eccessività della penale, indicando il ricavato della diversa allocazione del bene oppure allegando una stima attendibile del suo valore di mercato al momento del deposito. Nel caso concreto, tale onere non risultava assolto; di conseguenza la pretesa non era scrutinabile nel merito e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese per mancata costituzione del fallimento; la Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché il problema decisivo è l’inosservanza dell’onere di allegazione necessario a consentire la valutazione della penale.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento; la Corte non affronta il tema in termini generali perché ritiene decisivo l’onere di dimostrare gli elementi richiesti per l’ammissione del credito derivante dalla clausola penale.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla risoluzione per inadempimento; la Corte conferma che, nel leasing traslativo, rileva la risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l’interpretazione del contratto; la Corte non accoglie la censura perché, nel giudizio di ammissione al passivo, mancava comunque la concreta allegazione degli elementi necessari alla verifica della penale.

  • art. 1363 c.c.

    invocato in combinazione con l’art. 1362 c.c.; non conduce a un diverso esito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto dell’onere di allegazione richiesto.

  • art. 1382 c.c.

    richiamato come base della clausola penale, che può predeterminare il risarcimento dovuto al concedente in caso di risoluzione del leasing traslativo.

  • art. 1384 c.c.

    utilizzato come parametro generale della riduzione equitativa della penale manifestamente eccessiva, applicabile anche alla clausola di leasing traslativo.

  • art. 1526 c.c.

    applicato in via analogica al leasing traslativo risolto anticipatamente; la Corte afferma che il giudice deve poter valutare l’equità o l’eccessività della penale e ricondurla a equilibrio, mantenendo l’irripetibilità dei canoni già riscossi.

  • art. 72-quater l.fall.

    ritenuto non applicabile ai contratti risolti prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2017.

  • art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017

    la disciplina del leasing finanziario non ha effetti retroattivi; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni verificatesi dopo l’entrata in vigore della legge.

  • art. 93 l.fall.

    la domanda di insinuazione al passivo deve contenere gli elementi necessari a consentire la valutazione della penale e della sua eventuale eccessività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’importo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel leasing finanziario risolto prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2017 continua ad applicarsi la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; al leasing traslativo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c., non l’art. 72-quater l.fall.
  • La clausola contrattuale che, nel leasing traslativo, predetermina il credito del concedente dopo la risoluzione può operare come clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., ma resta soggetta al controllo di equità e alla possibile riduzione ex art. 1384 c.c. e art. 1526, comma 2, c.c.
  • Chi insinua al passivo un credito fondato su una clausola penale di leasing deve allegare sin dalla domanda gli elementi che consentano al giudice di verificare se la penale sia equa o manifestamente eccessiva, indicando il ricavato della riallocazione del bene oppure una stima attendibile del suo valore di mercato.
  • La valutazione della penale nel leasing traslativo richiede un contemperamento tra l’interesse del concedente all’adempimento e il divieto di indebita locupletazione, con irripetibilità dei canoni già riscossi e detrazione del valore del bene o del ricavato dalla sua allocazione.
  • In sede di legittimità, la censura sull’interpretazione della clausola o sul riparto dell’onere probatorio è inammissibile quando non scalfisce la ratio decisiva della sentenza di merito, costituita dalla mancata allegazione degli elementi indispensabili alla verifica del credito preteso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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