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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34064/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione somme corrisposte da una società a un soggetto qualificandole non come provvigioni per attività di vendita a domicilio, ma come compensi per attività di direzione/amministrazione. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha confermato i recuperi fiscali ma ha escluso le sanzioni, ritenendo operante l’esimente dell’incertezza normativa oggettiva. I contribuenti hanno proposto ricorso principale per otto motivi: omessa pronuncia sulla natura provvigionale delle somme; omesso esame di documenti e di un parere pro veritate; motivazione apparente/contraddittoria della sentenza; violazione delle norme fiscali e civilistiche sulla provvigione e sulla vendita a domicilio; e violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita invalidità della delega di firma dell’avviso di accertamento. L’Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la parte della decisione che aveva escluso le sanzioni per incertezza normativa, deducendo violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sull’esimente prevista dallo Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dei contribuenti, ritenendo infondati i motivi relativi alla motivazione della sentenza, all’omesso esame di fatti, alla dedotta contraddittorietà e alla delega di firma dell’avviso di accertamento; ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, affermando che non ricorrevano i presupposti dell’incertezza normativa oggettiva, poiché la difficoltà riscontrata dal giudice regionale atteneva alla ricostruzione del fatto e non all’impossibilità di individuare la norma applicabile. Cassata la sentenza sul punto accolto, la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso dei contribuenti. Le spese di merito sono state integralmente compensate; i ricorrenti principali sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’esimente per incertezza normativa oggettiva richiede una reale e inevitabile incertezza sul contenuto della norma tributaria, non una semplice difficoltà di ricostruzione del fatto o interpretazione della disciplina.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare nullità della sentenza per omessa pronuncia, motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • artt. 49, 50 e 55, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere la natura di redditi di lavoro autonomo/provvigioni delle somme; la Corte non accoglie la tesi perché il giudice di merito aveva accertato che si trattava di compensi per attività di direzione.

  • artt. 1742 e 1748 c.c.

    Richiamati per qualificare le somme come provvigioni collegate alla conclusione di affari; la Corte esclude che tale presupposto fattuale fosse stato accertato.

  • art. 25-bis, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 600

    Richiamato in relazione alla ritenuta natura provvigionale delle somme per attività di vendita a domicilio; il motivo è dichiarato inammissibile perché presuppone un accertamento di fatto diverso da quello compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1, primo comma, lett. b), d.P.R. 17 agosto 2005, n. 173

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la riconducibilità delle somme a vendita diretta a domicilio; il rilievo è respinto sulla base dell’accertamento di merito contrario.

  • art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La delega di firma dell’avviso di accertamento è considerata delega di firma e non di funzioni; non occorre indicare nominativo del delegato, durata e ragioni del conferimento, potendo essere sufficiente un ordine di servizio che individui la qualifica del soggetto legittimato alla sottoscrizione.

  • art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale insieme alle norme sulle sanzioni tributarie per contestare l’esclusione dell’irrogazione sanzionatoria.

  • art. 6, secondo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale quale base normativa dell’esimente sanzionatoria, interpretata restrittivamente dalla Corte.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto del presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti principali.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione apparente o di omesso esame non sussiste quando la sentenza di merito, pur sinteticamente, consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito e abbia comunque esaminato gli elementi istruttori rilevanti, anche per ritenerli non decisivi.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: la sussunzione va censurata solo assumendo come fermo il fatto accertato, altrimenti la doglianza degrada a richiesta di riesame del merito.
  • Le somme corrisposte da una società possono essere riqualificate come compensi per attività di direzione/amministrazione quando il giudice accerti che la pretesa attività provvigionale o di vendita è solo apparente e funzionale a mascherare l’attribuzione di utili agli amministratori.
  • La delega di firma dell’avviso di accertamento prevista dall’art. 42 d.P.R. 600/1973 ha natura organizzativa interna e non richiede, di regola, l’indicazione nominativa del delegato, della durata o delle ragioni del conferimento, purché sia possibile verificare ex post il potere di sottoscrizione del soggetto che ha firmato.
  • L’esimente dell’incertezza normativa oggettiva in materia tributaria ricorre solo quando sia oggettivamente impossibile, o estremamente difficile per il giudice, individuare con sicurezza la norma applicabile; non basta una mera incertezza sul fatto storico, né una difficoltà interpretativa che derivi da peculiarità del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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