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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33496/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 ottobre 2025. L'unico motivo dedotto denunciava violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa da una rapina. Secondo il ricorrente, la decisione di merito avrebbe fondato la responsabilità su dichiarazioni non adeguatamente valutate. Dal testo emerge che la persona offesa aveva riferito una ricostruzione della rapina ritenuta chiara, coerente e priva di inverosimiglianze; non si era costituita parte civile; il racconto era stato collegato alla pregressa conoscenza dell'imputato e non risultava smentito dal mancato rinvenimento, durante la perquisizione, del cellulare sottratto e del coltello utilizzato per la minaccia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso e, conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sulla credibilità soggettiva della persona offesa e sull'attendibilità intrinseca del suo racconto. Ha inoltre ribadito che le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, fondare l'affermazione di responsabilità, purché siano sottoposte a verifica motivata di credibilità e attendibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione della prova dichiarativa deve essere sorretta da motivazione; nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto adeguato il vaglio di credibilità della persona offesa e di attendibilità intrinseca del suo racconto.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi e motivi adeguatamente sia la credibilità soggettiva del dichiarante sia l'attendibilità intrinseca del racconto.
  • La necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa sussiste, secondo il principio richiamato dalla Corte, quando essa si sia costituita parte civile; in tale ipotesi i riscontri non devono necessariamente riguardare ogni segmento della narrazione, ma devono essere idonei a sostenere la ragionevole convinzione che il dichiarante non abbia mentito.
  • Il mancato rinvenimento, durante una perquisizione, degli oggetti indicati come sottratti o utilizzati per la minaccia non esclude di per sé l'attendibilità della persona offesa, né impedisce di fondare la decisione sulle sue dichiarazioni quando il giudice ne abbia motivatamente apprezzato coerenza e credibilità.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione di attendibilità della persona offesa quando la sentenza di merito esponga un apparato argomentativo adeguato, coerente e non manifestamente illogico.

Come è indicizzato

MaterieRapinaProveImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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