Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41414/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: si censura che la Corte d'Appello, nel rideterminare la pena dopo aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, non ha applicato la ulteriore diminuzione di un terzo prevista per la scelta del rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ritenendo che la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. sia applicabile d'ufficio e non comporti valutazione discrezionale, potendo quindi essere operata dalla Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620, lett. i), cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    La Corte territoriale ha riconosciuto la circostanza attenuante prevista dalla norma (comma 7) con conseguente riduzione della pena base; nella pratica è stata applicata una diminuzione pari alla metà della pena base.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato. La Cassazione ha ritenuto tale diminuzione non discrezionale e quindi applicabile d'ufficio anche in sede di annullamento senza rinvio.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte d'Appello l'ha applicata nella rideterminazione della pena (riduzione ulteriore fino al punto di arrivare alla pena poi corretta).

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di questioni non soggette a valutazione discrezionale, di annullare senza rinvio e rideterminare la pena; la Corte ha invocato questa norma per procedere alla diretta rideterminazione della pena omettendo il rinvio.

Massime di principio

  • La diminuzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per il rito abbreviato è una misura di diritto che va applicata automaticamente alla quantificazione della pena e non richiede valutazioni discrezionali.
  • Quando in sede di merito non si applicano riduzioni obbligatorie della pena per errore aritmetico o omissione, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena se la correzione non richiede valutazioni discrezionali (art. 620, lett. i)).
  • Nella determinazione della pena è necessario seguire l'ordine logico delle operazioni (pena base, applicazione di specifiche attenuanti previste dalla norma, attenuanti generiche, quindi eventuali riduzioni per il rito): omissioni nell'aritmetica della pena possono essere corrette in sede di legittimità quando l'intervento sia puramente applicativo.
  • Il giudice che ridetermina la pena deve verificare cumulabilità e modalità di applicazione delle riduzioni previste (es. dimezzamento per circostanza specifica, riduzione per attenuanti generiche, riduzione per rito abbreviato) e motivare l'operazione; in caso di omissione palese la parte interessata può ottenere la correzione in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.