Sentenza n. 1280/2026 - Torino, Sezione 3
PER L’OTTEMPERANZA E/O L’ESECUZIONE della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, sez. Lavoro, n. 1216 del 10.5.2024, notificata il 13.5.2024 e l’1.8.2024, passata in giudicato, secondo quanto richiesto in narrativa; CON LA CONTESTUALE NOMINA di un commissario ad acta per assicurare la pronta ottemperanza della predetta; NONCHÉ PER LA CONDANNA dell’Amministrazione Statale, in caso di suo ulteriore inadempimento, al pagamento di una somma a favore del ricorrente da determinarsi dall'organo giudicante in via equitativa, così come previsto dall’art.114, n. 4 lett. e), c.p.a. E LA CONDANNA della stessa Amministrazione Statale al risarcimento del danno per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, che condannava il Ministero al pagamento della carta docente e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 1216 del 10 maggio 2024, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Il titolo giudiziale riconosceva il diritto al pagamento di 500 euro per ciascun anno scolastico di riferimento, oltre alle spese di giudizio. L'Amministrazione non aveva adempiuto. Sono state chieste: l'ordine di pagamento della somma complessiva di 2.500 euro, delle spese di lite e degli accessori; la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in base al titolo, dedotti eventuali importi già versati, comprese le spese e gli accessori aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali successivi alla proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano l'Amministrazione quanto alla quantificazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Ha escluso la somma richiesta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata, e ha rigettato la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo ancora dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo perché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice assegna all'Amministrazione un termine per adempiere e può nominare un commissario ad acta. La somma richiesta per ogni ritardo è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta è stata rigettata per manifesta iniquità e sproporzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre i limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria è stata rigettata.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati quale fondamento processuale della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione satisfattiva e non costitutiva: l'entità del credito deve essere ricavata dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali, senza che la quantificazione proposta dal creditore vincoli definitivamente l'Amministrazione.
- Quando è decorso il termine dilatorio previsto per le Amministrazioni pubbliche dalla notificazione del titolo esecutivo, l'inadempimento del debito pecuniario può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
- In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, la cui attività si attiva dopo l'inutile scadenza del termine e su istanza del creditore.
- La somma prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato non deve essere applicata quando la misura richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, gli interessi e gli accessori devono essere liquidati secondo il titolo giudiziale e le norme applicabili, con verifica della relativa misura e decorrenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 223/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 224/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1257/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1258/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1259/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 giu 2026Sentenza n. 1260/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →