Sentenza del 09/11/2016 n. 22771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002, rideterminando i ricavi mediante l'applicazione di una diversa percentuale media di ricarico al costo del venduto e contestando una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli presumibilmente realizzati. La contribuente ha impugnato la decisione della CTR deducendo, principalmente, la mancata comunicazione dell'udienza, la violazione del contraddittorio, l'errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), la mancata considerazione del libro mastro e l'insufficienza della motivazione. Ha inoltre sostenuto che l'accertamento fosse fondato esclusivamente sugli studi di settore e che la mancata redditività dipendesse dalla crisi economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, accertando che la comunicazione della data di udienza era stata regolarmente effettuata; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava in parte la valutazione del merito e delle prove, in parte non rispettava il requisito di autosufficienza e, quanto agli studi di settore, non corrispondeva all'accertamento ricostruito dalla CTR, fondato sulla percentuale di ricarico. Il quarto motivo è stato rigettato poiché la sentenza della CTR era sufficientemente motivata e indicava anche la base normativa dell'accertamento. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 860 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma consente l'accertamento analitico-induttivo quando emergono incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli ragionevolmente desumibili, anche mediante il controllo indiretto dei ricavi attraverso percentuali di ricarico. Nel caso concreto la CTR ha ritenuto adeguatamente dimostrata dall'Ufficio la grave incongruenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 31
Le disposizioni disciplinano le comunicazioni e la fissazione dell'udienza nel processo tributario. La Corte ha verificato che la comunicazione dell'udienza era stata effettuata, escludendo la nullità della sentenza.
Art. 24 della Costituzione
Tutela il diritto di difesa. Non è stato ritenuto violato perché la contribuente aveva ricevuto la comunicazione della data dell'udienza.
Art. 101 c.p.c.
Garantisce il principio del contraddittorio. La censura è stata assorbita dopo il rigetto del motivo relativo alla mancata comunicazione dell'udienza.
Art. 111 della Costituzione
Impone, tra l'altro, una motivazione adeguata dei provvedimenti giurisdizionali. La Corte ha ritenuto che la sentenza indicasse chiaramente sia le ragioni di fatto sia la base normativa della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito: la contestazione della mancata considerazione di documenti, come libri contabili e mastri, deve essere formulata secondo i limiti propri del vizio motivazionale e non come semplice violazione di legge.
- Chi denuncia un vizio processuale deve dimostrare specificamente che la questione era stata tempestivamente sollevata nei precedenti gradi di giudizio e indicare con precisione gli atti rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- Un accertamento basato su percentuali di ricarico può essere legittimo quando l'Amministrazione dimostra una significativa incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi presumibili; la mera regolarità formale delle scritture contabili non esclude automaticamente l'accertamento induttivo.
- Le doglianze relative agli studi di settore non sono pertinenti se la decisione impugnata si fonda su un diverso metodo di ricostruzione, come l'applicazione di una percentuale media di ricarico.
- La mancata comunicazione dell'udienza determina una possibile violazione del contraddittorio, ma tale vizio viene escluso se dagli atti risulta che la comunicazione è stata regolarmente eseguita.
- Una motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e indica la norma applicata, anche senza esaminare analiticamente ogni singola argomentazione della parte.
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