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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17648/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino nigeriano ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione emesso nei suoi confronti. Il giudice di merito ha respinto l’opposizione ritenendo sussistente un elevato allarme sociale per la precedente condanna penale, richiamando il parametro dell’art. 96 della Convenzione di Schengen e dell’art. 4, comma 3, del testo unico immigrazione. Contro l’ordinanza il destinatario dell’espulsione ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità del procedimento per avere il giudice deciso nonostante la mancata comparizione delle parti, senza rinvio ad altra udienza; 2) omessa pronuncia sulla dedotta nullità del decreto espulsivo per carenza dell’elemento soggettivo; 3) omessa pronuncia sulla dedotta inespellibilità per l’esistenza di una precedente ordinanza del Tribunale che aveva riconosciuto la protezione umanitaria; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla concreta e attuale pericolosità, tra cui espiazione della pena, percorso inframurario, apprendimento della lingua italiana e attività di risocializzazione; 5) omessa pronuncia sulla dedotta inespellibilità per la situazione del Paese di origine, il rischio di violazione della vita privata e il radicamento in Italia, anche alla luce dell’art. 8 CEDU. La Prefettura e il Ministero si sono costituiti solo per l’eventuale discussione orale, senza controricorso.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione disciplinato dall’art. 18 d.lgs. 150/2011 non operi la regola generale del rinvio ex artt. 181 e 309 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, trattandosi di procedimento connotato da celerità, semplificazione e officiosità. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, ritenendo che il giudice di pace abbia omesso di valutare, da un lato, i fatti storici dedotti e documentati relativi alla concreta pericolosità attuale del ricorrente e, dall’altro, la questione dell’inespellibilità per situazione del Paese di origine e radicamento in Italia. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità processuali e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi

    È ammissibile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non per il mero omesso esame di elementi istruttori.

  • artt. 181 e 309 c.p.c.

    fissazione di una nuova udienza in caso di mancata comparizione

    Non si applicano, come regola generale, al giudizio di opposizione al decreto di espulsione per la natura accelerata e officiosa del procedimento.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina speciale del rito sommario, in relazione alla gestione dell’udienza.

  • art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998

    Attribuisce la competenza al giudice di pace e collega l’impugnazione del decreto di espulsione al rito sommario di cognizione.

  • art. 18 d.lgs. 150/2011

    Regola il procedimento di opposizione al decreto di espulsione; la Corte ne valorizza la celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia su questioni specificamente devolute al giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione mancante o apparente in relazione alle questioni devolute.

  • art. 96 della Convenzione di Schengen

    Richiamato dal giudice di merito come parametro per valutare la minaccia all’ordine e alla sicurezza pubblica in presenza di condanna a pena detentiva superiore a un anno.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal giudice di merito come parametro nazionale per la valutazione di pericolosità sociale dello straniero.

  • art. 5 direttiva 2008/115/CE

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta inespellibilità e della necessità di considerare determinate circostanze personali.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale norma che impedirebbe l’espulsione in presenza di determinate condizioni ostative.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per dedurre la rilevanza del diritto al rispetto della vita privata, in relazione al radicamento in Italia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, disciplinato dall’art. 18 d.lgs. 150/2011, la mancata comparizione delle parti non impone automaticamente il rinvio a nuova udienza ex artt. 181 e 309 c.p.c., perché il procedimento è improntato a celerità, semplificazione e officiosità.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando il giudice ometta l’esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; non basta la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque valutato.
  • Il mancato esame di un documento è censurabile in cassazione solo se si traduce nell’omesso esame di un fatto decisivo che quel documento dimostra, con efficacia tale da poter mutare con certezza l’esito della controversia.
  • Nel giudizio sull’espulsione dello straniero, la pericolosità sociale deve essere valutata in concreto e all’attualità, considerando complessivamente la condotta di vita e le manifestazioni sociali dell’interessato; non è sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali o al dato della condanna.
  • La decisione sull’espulsione deve confrontarsi anche con le specifiche deduzioni di inespellibilità fondate sulla situazione del Paese di origine, sul radicamento in Italia e sul possibile rilievo dell’art. 8 CEDU, trattandosi di valutazioni che il giudice è tenuto a compiere.
  • Una precedente pronuncia che abbia riconosciuto una forma di protezione non esonera il giudice dell’espulsione dal dover verificare autonomamente le condizioni attuali di legittimità e di inespellibilità.
  • In caso di accoglimento di motivi che attengono a omissioni valutative decisive del giudice di merito, la sentenza/ordinanza va cassata con rinvio affinché il giudice del rinvio effettui le valutazioni mancanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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