Ordinanza n. 63/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento recante protocollo -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del giorno 3 luglio 2025 a firma del Vicario del Questore di Parma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Vicario del Questore di Parma il 3 luglio 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudizio non è stato definito nel merito perché il Ministero dell'Interno e la Questura di Parma non si sono costituiti. Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso era stata effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, competente in relazione alla sede dell'autorità giudiziaria adita. È stata inoltre rilevata la mancata produzione della copia asseverata della procura alle liti, indicata nel foliario ma non depositata.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha qualificato come nulla, ma non inesistente, la notificazione eseguita presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Ha pertanto disposto la rinnovazione della notificazione all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando al ricorrente il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e l'ulteriore termine di cinque giorni per depositare la prova dell'adempimento. Ha ordinato anche il deposito della copia asseverata della procura alle liti. In ragione dei termini a difesa conseguenti alla rinnovazione, ha rinviato la trattazione della domanda cautelare e della causa alla camera di consiglio del 15 aprile 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito del diniego né sulla sospensione della sua efficacia.
Norme richiamate
art. 11 r.d. n. 1611/1933
la notificazione del ricorso va effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa
La notificazione degli atti giudiziari allo Stato deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato distrettuale competente per territorio, individuata in base alla sede dell'autorità giudiziaria adita.
art. 41, comma 3, c.p.a.
La disposizione conferma indirettamente il criterio di notificazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La notificazione effettuata presso l'ufficio errato dell'Avvocatura dello Stato, quando nulla e non inesistente, è regolarizzabile mediante rinnovazione entro il termine assegnato dal giudice.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il riferimento normativo per la domanda cautelare incidentale, la cui trattazione è stata rinviata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte per tutelarne diritti o dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali della parte ricorrente.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso allo Stato deve essere effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita, e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
- La notificazione eseguita presso l'ufficio non competente dell'Avvocatura dello Stato è nulla, ma non inesistente, e può essere regolarizzata mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
- Quando la notificazione del ricorso deve essere rinnovata, il giudice può assegnare un termine perentorio per l'adempimento e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova, rinviando la trattazione per assicurare il rispetto dei termini a difesa.
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