Cassazione Penale, Ordinanza n. 33314/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra due gruppi di reati: la partecipazione ad associazione mafiosa, commessa fino all'aprile 2010 in Catania e provincia, e i delitti associativi e di traffico di stupefacenti previsti dagli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi a Catania dal 7 novembre 2011 al 1° febbraio 2012. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando la distanza temporale tra l'adesione al gruppo mafioso, collocata alla fine degli anni Novanta, e l'operatività dell'associazione finalizzata al narcotraffico, nonché la diversità soggettiva e strutturale dei due sodalizi: il primo di tipo mafioso e il secondo a base familiare. Era inoltre stata rilevata l'assenza, nel procedimento relativo ai reati di droga, di elementi idonei a collegare le attività di narcotraffico al sodalizio mafioso. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo la contiguità temporale dei due fenomeni criminosi e l'inquadramento del traffico organizzato nel contesto mafioso. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze prospettassero soltanto una lettura alternativa degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, senza indicare elementi univoci a sostegno e senza evidenziare violazioni di legge o fratture logiche nella motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto in presenza di motivazione inadeguata o illogica. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione secondo cui, nel caso di reati associativi, la continuazione non può fondarsi sulla sola contiguità temporale, sull'omogeneità dei titoli di reato o sulla natura permanente delle associazioni, ma richiede elementi concreti dai quali desumere che i reati siano stati programmati unitariamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione
La richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva richiede l'allegazione di elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
art. 81, comma 2, c.p.
Il vincolo della continuazione presuppone un progetto criminoso unitario preesistente alla commissione dei singoli reati; tale requisito non è desumibile automaticamente dalla contiguità temporale o dall'omogeneità dei reati.
art. 416-bis c.p.
associazione di tipo mafioso
La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere collegata in continuazione con reati-fine soltanto quando sia verificato concretamente che questi siano stati programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
Nel rapporto con altri reati associativi, la continuazione richiede un'indagine specifica sulla natura, operatività, durata, programmi e composizione dei diversi sodalizi.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
La commissione di reati di traffico di stupefacenti non è riconducibile automaticamente al disegno criminoso dell'associazione mafiosa, in assenza di elementi concreti di collegamento e di preordinazione unitaria.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
La dichiarazione di inammissibilità comporta, in assenza di cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma determinata equitativamente in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede l'allegazione di elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso; la mera contiguità cronologica dei reati o l'identità e omogeneità dei relativi titoli non sono sufficienti.
- L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione soltanto quando la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o giuridicamente erronea; non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli elementi già esaminati.
- La continuazione tra la partecipazione a un'associazione mafiosa e i reati-fine è configurabile solo se il giudice accerti puntualmente che tali reati erano stati programmati quando il soggetto aveva deciso di aderire al sodalizio.
- La continuazione tra diversi reati associativi, compresi l'associazione mafiosa e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, richiede una specifica comparazione della natura dei sodalizi, della loro concreta operatività, della continuità temporale, dei programmi perseguiti e della composizione delle compagini; non bastano la natura permanente dei reati, l'omogeneità dei titoli o la contiguità geografica e temporale.
- La contiguità temporale o geografica e la tendenziale omogeneità delle condotte possono essere compatibili tanto con un progetto criminoso unitario quanto con una stabile inclinazione alla commissione sistematica di illeciti; occorrono quindi ulteriori elementi univoci a favore della prima ricostruzione.
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