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Sentenza

Sentenza n. 5593/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo previa concessione di misure cautelari - della determinazione dirigenziale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022 e del relativo allegato A, con cui sono stati determinati gli importi dovuti dall’impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata ingiunzione alla stessa impresa del relativo pagamento entro 30 giorni e, dunque, ivi compresa l’ingiunzione di pagamento di € 1.246.649,48 a carico dell’impresa ricorrente, nonché della comunicazione della predetta determinazione; - dei provvedimenti e degli atti presupposti e/o connessi, per quanto di interesse e occorrente, e dunque: - del decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6.07.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute, di attuazione dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della salute del 29.07.2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15.06.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; il tutto previa rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, anche per come modificato e integrato dall’art. 1, co. 557, della legge n. 145/2018 e dall’art. 18 del decreto legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022, e/o previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme eventualmente frattanto pagate dall’impresa ricorrente o trattenute a suo carico per i titoli di cui sopra e che, per quanto sarà accertato e dichiarato in auspicato accoglimento del ricorso, risultino non dovute, in toto o in parte, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute a titolo di interessi e rivalutazione; e per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 23.10.2023 - del decreto del Direttore generale dell’Area sanità e sociale della Regione Veneto n. 101 del 20.07.2023, e del relativo allegato A, che rettifica, per errori materiali, gli importi dovuti dai singoli fornitori considerati, tra cui l’impresa qui ricorrente, determinati nel complessivo importo di € 1.246.302,23; - degli atti e dei provvedimenti indicati nel medesimo decreto, per quanto di interesse;

Giustizia amministrativa202301803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di individuazione dell'impresa obbligata al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, con ingiunzione di pagamento, nonché successivo decreto regionale di rettifica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, dapprima con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale e poi con motivi aggiunti, la determinazione della Regione Veneto che le aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa regionale relativo all'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018. Sono stati impugnati anche gli atti statali presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di definizione delle linee guida, l'accordo Stato-Regioni, la circolare ministeriale e il decreto sui modelli di rilevazione economica. Con i motivi aggiunti è stato impugnato il successivo decreto regionale di rettifica degli importi. La ricorrente ha chiesto anche la restituzione delle somme eventualmente pagate, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, la disapplicazione della disciplina o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere o la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione amministrativa sugli atti regionali. Ha ritenuto che questi ultimi svolgano esclusivamente una funzione tecnico-contabile, ricognitiva e riepilogativa, priva di discrezionalità, consistente nella verifica dei dati contabili e nell'individuazione degli importi dovuti secondo parametri già fissati dalla legge e dagli atti statali. Ne consegue, secondo il giudice, che la controversia sugli atti regionali attiene a diritti soggettivi e spetta alla giurisdizione ordinaria. Quanto agli atti delle amministrazioni centrali, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente la giurisdizione, ritenendo che tale questione preceda quella relativa all'interesse ad agire. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso e i motivi aggiunti nella parte concernente gli atti della Regione Veneto, inclusa la determinazione di individuazione dell'impresa obbligata al payback, la quantificazione dell'importo e il successivo atto di rettifica. Secondo il TAR, tali atti non costituiscono esercizio di potere autoritativo o discrezionale, ma attività vincolata di ricognizione, calcolo e riepilogo di dati contabili, con applicazione di percentuali e presupposti già predeterminati dalla legge e dagli atti ministeriali. Ha precisato che la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Ha invece dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la parte del ricorso relativa agli atti delle amministrazioni centrali, in ragione della dichiarazione della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disciplina del payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici predetermina i presupposti e la quota di ripiano posta a carico delle imprese fornitrici.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La quota percentuale del ripiano dovuto dalle aziende fornitrici è fissata direttamente dalla normativa, senza margini di discrezionalità regionale.

  • art. 2, comma 1, decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2022

    Concorre alla predeterminazione della quota applicabile e dei criteri del ripiano, lasciando alle regioni un'attività meramente ricognitiva e contabile.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini previsti, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla legge di conversione

    La facoltà esercitata dalla ricorrente ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sulla parte relativa agli atti delle amministrazioni centrali.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione regionale individua i fornitori soggetti al payback sanitario e quantifica gli importi dovuti applicando dati contabili, presupposti e percentuali già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, svolge un'attività vincolata, meramente ricognitiva e riepilogativa, priva di discrezionalità amministrativa o tecnica.
  • Le controversie relative ad atti regionali di determinazione del payback sui dispositivi medici, quando tali atti si limitano a verificare e sommare dati contabili e a porre a carico dei fornitori quote già predeterminate, riguardano diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • La questione di giurisdizione deve essere esaminata prioritariamente rispetto alla questione relativa all'interesse ad agire, anche quando la parte abbia dichiarato nel corso del giudizio la sopravvenuta carenza di interesse su altre parti della domanda.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicità

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